Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione, calcolata a norma del precedente articolo 3, e' aumentata di un decimo e in nessun caso puo' essere inferiore al cinquanta per cento, ai due terzi o al novanta per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermita' ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda ovvero alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Testo vigente dal 6 febbraio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-01-24;16~art5 · fonte del testo

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