Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1976 al 13 luglio 1980. Leggi il testo vigente →

((Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:

  • a)indennita' di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
  • b)assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di rado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa;
  • c)assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751. Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'articolo 53 e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976.

Testo in vigore dal 22 maggio 1976 al 13 luglio 1980

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1974 al 22 maggio 1976. 113 parole tolte, 90 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La base pensionabile per i militari, esclusi quelli indicati nell'art.aggiunto: Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, tolto: e' aggiunto: la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga aggiunto: e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, tolto: aumentati dei seguenti assegni aggiunto: e' aumentata del 18 per cento:

a) aggiunto: indennita' di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

aggiunto: b) assegno perequativo ed assegno personale tolto: pensionabili previsti dall'art. aggiunto: pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di tolto: grado aggiunto: rado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa;

tolto: b) indennita' mensile per servizio d'istituto, limitatamente all'importo di lire 30.000, prevista dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia;

c) assegno personale previsto tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto tolto: 1967 aggiunto: 1957, n. 751. tolto: Concorrono a formare la base pensionabile gli altri assegni ed indennita' previsti come utili a pensione da disposizioni di legge. aggiunto: Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'articolo 53 e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art53 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari