Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/06/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo

comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), promosso con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dalla Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da

Oliveri Giuseppe contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 95

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 7 ottobre 1998, la Corte dei

conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha proposto,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, della legge 1°

aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza), "nella parte in cui disponendo che la differenza

tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma

successivo sia retribuita come prestazione di lavoro straordinario",

non ne prevede l'inclusione nella base pensionabile;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio

promosso da un dirigente superiore della Polizia di Stato, il quale -

a seguito della cessazione dal servizio ed il collocamento in

posizione di ausiliaria dall'11 ottobre 1987, con attribuzione,

dapprima, dell'assegno privilegiato di 6 categoria e,

successivamente, dall'11 ottobre 1991, della pensione privilegiata di

6 categoria a vita - ha chiesto "la riliquidazione del trattamento

pensionistico privilegiato in godimento, con l'inclusione nella base

pensionabile delle due ore di lavoro straordinario obbligatorio e

continuativo retribuito ai sensi" della denunciata disposizione;

che l'ordinanza - osservato che l'art. 53 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, non contempla, nella determinazione della

base pensionabile, il compenso per lavoro straordinario - rileva che

tuttavia "lo straordinario del quale si discute solo nominalmente

può essere definito tale" e ciò in quanto l'art. 63 della legge

n. 121 del 1981 ha previsto turni di lavoro giornaliero articolati

sulla base di 42 ore settimanali, retribuendo, però, come

prestazione straordinaria le 2 ore eccedenti le 40 ore "previste a

regime";

che il rimettente, dopo aver evidenziato che una tale

situazione si è protratta anche successivamente all'entrata in

vigore della legge n. 121 del 1981 (per effetto di analoghe

disposizioni poste dalla contrattazione collettiva e recepite

dall'art. 7 del d.P.R. n. 69 del 1984 e dall'art. 1 del d.P.R. n. 234

del 1988), esclude che l'articolazione così data all'orario di

servizio possa "far acquisire alla suddetta eccedenza nominale la

vera natura di lavoro straordinario", posto che il ricorso al lavoro

straordinario "non può che essere di natura eccezionale e per

contingenti ed imprevedibili esigenze di servizio";

che, secondo il giudice a quo ne risulterebbe un vulnus

all'art. 3 della Costituzione, a causa della "illogica ed

incomprensibile disparità di trattamento rispetto alla generalità

dei dipendenti pubblici", dalla cui base pensionabile sono escluse le

"sole vere, effettive ed occasionali ore di straordinario".

Considerato che la disciplina dell'orario di lavoro apprestata

dalla censurata disposizione ha avuto durata limitata nel tempo,

posto che, da un lato, lo stesso art. 63 della legge n. 121 del 1981

circoscrive ad un periodo di tre anni, dall'entrata in vigore della

legge medesima, la formazione di turni di lavoro giornaliero "sulla

base di quarantadue ore settimanali" (secondo comma), e, dall'altro,

le norme di cui al d.P.R. n. 89 del 1984 ed al d.P.R. n. 234 del 1988

non trovano applicazione nei confronti del personale dirigenziale

della Polizia di Stato, così come stabilito dai decreti medesimi;

che l'ordinanza di rimessione avuto riguardo, da un canto, al

momento in cui il ricorrente nel giudizio principale ha maturato i

requisiti per il trattamento pensionistico e, dall'altro, ai termini

temporali di vigenza della norma sospettata di incostituzionalità

non fornisce alcuna motivazione circa l'applicabilità nel giudizio a

quo della disposizione denunciata, così come sarebbe stato invece

necessario al fine del vaglio di ammissibilità sul requisito della

rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, secondo

quanto richiesto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953 (vedi, tra

le tante, ordinanze nn. 236 e 53 del 1999);

che, pur a prescindere dal segnalato difetto di motivazione,

tale di per sé da ostare all'ingresso del giudizio di

costituzionalità, va, per altro verso, evidenziato che il giudice a

quo nonostante argomenti diffusamente sulla natura soltanto

"nominale" del compenso per lavoro straordinario contemplato dal

censurato art. 63, terzo comma, della legge n. 121 del 1981, propone

ugualmente la questione, senza verificare sino in fondo se le

argomentazioni addotte possano portare ad un'interpretazione idonea a

superare il dubbio di costituzionalità;

che, in definitiva, il rimettente non porta a compimento quel

doveroso tentativo ermeneutico di ricercare un'interpretazione

adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice

è, comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di

costituzionalità (vedi, tra le altre, ordinanza n. 174 del 1999);

che, dunque, la questione va, in ogni caso, dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, della legge 1°

aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la

Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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