Art. 43 — Base pensionabile
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Per determinare la misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili si considera, quale base pensionabile, l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti, aumentati dei seguenti assegni:
- a)indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
- b)assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;
- c)indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- d)assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;
- e)assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
- f)indennita' mensile per servizio di istituto prevista per i funzionari di pubblica sicurezza e per il personale del Corpo di polizia femminile dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, limitatamente all'importo di lire 30 mila;
- g)indennita' di servizio penitenziario per il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, modificata dalla legge 4 agosto 1971, n. 606, e di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, limitatamente all'importo di lire 15 mila;
- h)assegno personale previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. Concorrono a formare la base pensionabile gli altri assegni ed indennita' previsti come utili a pensione da disposizioni di legge.
Testo in vigore dal 9 maggio 1974 al 22 maggio 1976
