Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma

terzo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di

previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), promosso

con ordinanza emessa il 1 settembre 1980 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Cristiano Luigi e I.N.P.S. e A.M.T.,

iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'anno 1981.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Genova - con ordinanza emessa il 1

settembre 1980 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, terzo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, nella

parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della misura

della pensione per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, "sono

in ogni caso escluse dal computo ... le variazioni della retribuzione

dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite

nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio ..."; che

infatti - secondo l'ordinanza predetta - "tale esclusione, volta ad

evitare promozioni di favore, se pur legittima in sé, appare

discriminatoria nei confronti degli addetti ai pubblici servizi di

trasporto rispetto sia ai dipendenti privati sia a quelli pubblici, per

i quali ultimi ... si tien conto perfino delle promozioni deliberate o

decorrenti nell'ultimo mese di lavoro": con la conseguenza che la norma

impugnata si porrebbe in contrasto con l'art 3 della Costituzione:

che nel presente giudizio si è costituito l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, rilevando che il giudice a quo non avrebbe

valutato nella sua interezza la norma impugnata, né avrebbe

considerato che anche nell'ambito di altri fondi di previdenza,

analoghi a quello in questione, come pure ai fini dell'assicurazione

generale obbligatoria e dello stesso trattamento di quiescenza per il

personale civile e militare dello Stato, non tutta la "retribuzione di

fatto" entrerebbe a comporre la base pensionabile: donde la richiesta

che la Corte dichiari inammissibile, "perché ininfluente",

l'impugnativa proposta dal giudice a quo, o la ritenga comunque

manifestamente infondata;

e che nel senso dell'infondatezza ha pure concluso l'intervenuto

Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo che lo stato

giuridico, economico e pensionistico degli addetti ai pubblici servizi

di trasporto sarebbe disciplinato "in modo affatto peculiare" e per

molti aspetti privilegiato.

Considerato che, effettivamente, l'impugnato art. 17, terzo comma,

esclude dalla retribuzione pensionabile non soltanto le variazioni in

aumento, dovute a promozioni deliberate nell'ultimo biennio di

servizio, ma anche "le variazioni delle retribuzioni conseguenti a

declassamenti o ad altre cause di carattere straordinario intervenuti

nello stesso periodo", con particolare riguardo alle non infrequenti

assegnazioni di un grado inferiore, "per palese insufficienza

nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabili a

colpa dell'agente" (ex art. 27, secondo comma, dell'allegato A al r.d.

8 gennaio 1931, n. 148); che, inoltre, nel contesto in cui si colloca

la norma denunciata si riscontra agevolmente l'esistenza di molteplici

discipline limitative della retribuzione pensionabile, vigenti

nell'ambito dei più vari regimi pensionistici: dagli ordinamenti dei

fondi speciali di previdenza per i dipendenti delle esattorie e

ricevitorie delle imposte dirette, per gli addetti ai pubblici servizi

di telefonia e per gli addetti alle gestioni delle imposte di consumo

(cui fanno ampio richiamo le deduzioni dell'INPS), alla

regolamentazione delle pensioni poste a carico dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (dati gli artt.

26 e 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160), fino al trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili dello Stato (in ordine ai quali l'art.

43 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce bensì che la base

pensionabile comprende "l'ultimo stipendio o l'ultima paga o

retribuzione integralmente percepiti", ma l'art. 44, primo comma,

aggiunge che la pensione non può superare l'ottanta per cento della

base medesima);

considerato, per altro, che tali motivi non comportano

l'inammissibilità della proposta questione, bensì ne dimostrano la

radicale infondatezza; che anche nella specie s'impongono, infatti, i

criteri affermati dalla Corte con la sentenza n. 26 del 1980: ossia che

spetta al legislatore stabilire se "il livello della pensione debba

poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la

retribuzione goduta all'atto della cessazione dal servizio"; e che,

più in generale, la diversità di disciplina dei vari sistemi

pensionistici va sempre rapportata agli "elementi specifici", peculiari

dei sistemi stessi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17, terzo comma, della legge 29 ottobre 1971,

n. 889, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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