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Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomini, e del sessantesimo anno di eta', se donne. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di eta'. Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonche' le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di eta'. La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di limiti di eta' nonche' tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato giuridico.

Testo in vigore dal 9 maggio 1974 al 27 giugno 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 282/1991

    Ha colpito questo articolo
    18 giugno 1991

    Il principio, già affermato dalla Corte relativamente al personale scolastico assunto prima di una certa data, secondo cui non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità, per i lavoratori che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbiano ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non può che avere valenza generale: infatti, le considerazioni relative alla necessità di bilanciare l'interesse del lavoratore al conseguimento del diritto alla pensione con altri interessi anch'essi di rilievo costituzionale (quali la politica dell'occupazione giovanile) che, nel passato, indussero la Corte a dichiarare non fondate analoghe questioni, non possono ora ritenersi sufficienti a tale fine, sia perché il momento attuale appare caratterizzato da una generale tendenza a rendere possibile il prolungamento dell'età lavorativa in coincidenza con l'aumento dell'età media della popolazione (v. per esempio legge 28 febbraio 1990, n. 37, che ha reso applicabili ai dipendenti civili dello Stato le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 477 del 1973, relativa al personale scolastico), sia perché, comunque, la facoltà in questione va riconosciuta - ai fini del rispetto dell'invocato precetto costituzionale - soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto alla pensione. A maggior ragione ciò va detto nei casi in cui (come nella fattispecie di cui al giudizio a quo) il mancato raggiungimento del limite pensionistico discende da altra norma di legge, la quale, allo scopo di agevolare determinate categorie di soggetti meritevoli di particolari benefici, dispone l'elevazione, per esse, a cinquantacinque anni del limite massimo d'età per l'accesso all'impiego. Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost. - restando assorbito il profilo di censura relativo all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non consente al personale statale ivi considerato, che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il settantesimo anno di età. - Per l'affermazione del principio, nell'attuale quadro normativo, riguardo al collocamento a riposo del personale scolastico: S. n. 444/1990. - Sulla norma impugnata, nel senso della infondatezza della questione: S. n. 461/1989.

    Art. 4 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

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  • Ordinanza n. 252/1993

    Questione infondata
    27 maggio 1993

    Come la Corte ha più volte affermato, la regola, per i dipendenti dello Stato, è quella del collocamento al riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. La deroga a tale regola, con l'elevazione del limite di età pensionabile a settantanni, in quanto espressione della discrezionalità del legislatore - di fatto esercitata per specifiche categorie fra cui non rientra quella degli invalidi civili - non può essere estesa ad altre categorie a seguito di un giudizio di legittimità costituzionale. Ne' in contrario rilevano le sentenze della Corte costituzionale nn. 282/1991 e 461/1989 - citate nel giudizio 'a quò - perché relative alla diversa ipotesi del dipendente che non ha raggiunto il minimo della pensione. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S. nn. 461/1989, 440/1991, 190/1991.

    Art. 4 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 461/1989

    Questione infondata
    27 luglio 1989

    La norma che impone l'obbligatorio collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato al sessantacinquesimo anno di età, precludendo, in via generale, il trattenimento in servizio del personale ultrasessantacinquenne che non abbia maturato l'anzianità minima di servizio (quindicennio) utile a pensione, non può essere ritenuta lesiva del principio di eguaglianza, sia che la si valuti comparativamente con la disposizione, dettata in via transitoria per il personale scolastico (art. 15, comma terzo, Legge n. 477 del 1973) che, essendo norma derogatoria della regola generale, non può essere assunta a metro della legittimità di quest'ultima, sia che la si confronti con la disciplina vigente nel settore del lavoro privato, in cui la possibilità di prosecuzione del rapporto, pur consentita a fini previdenziali, si arresta sempre al raggiungimento di un'età coincidente con quella fissata per il settore pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo e terzo, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092). - S.nn. 237/1984; 238/1988.

    Art. 4 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art4 · fonte del testo

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