Corte costituzionale

Sentenza n. 461/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e

terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 2

dicembre 1988 dal T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di

Brescia, sui ricorsi riuniti proposti da La Terra Vito contro il

Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 161 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 2 dicembre 1988, emessa su ricorso di un

impiegato del Ministero di Grazia e Giustizia avverso il

provvedimento reiettivo della sua istanza di mantenimento in servizio

anche dopo il sessantacinquesimo anno di età e fino al compimento

del quindicesimo di servizio effettivo, l'adi'to T.A.R. della

Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,

dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092, nella parte appunto in cui non prevede, in via generale, il

diritto al trattenimento in servizio del personale statale

ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturato l'anzianità di

servizio minima per il conseguimento del trattamento di quiescenza.

Sul piano della disciplina positiva - osserva il giudice a quo -

l'insussistenza di tale diritto risulta sia dal fatto che la deroga a

fini previdenziali non è compresa tra quelle testualmente previste

dal terzo comma dell'art. 4, sia dalla spettanza, nel caso in esame,

di un'indennità una tantum in luogo della pensione (art. 42, ultimo

comma, d.P.R. n. 1092 cit.), sia dalla circostanza che siffatta

deroga è prevista con norma transitoria per il personale scolastico

(art. 15, terzo comma, legge n. 477 del 1973).

In riferimento all'art. 3 Cost., il giudice a quo ravvisa una

ingiustificata disparità di trattamento sia tra varie categorie di

impiegati statali, alcune delle quali soltanto, in forza di norme

particolari, possono superare il limite dei sessantacinque anni ove

necessario per maturare i quindici anni di servizio utile a pensione;

sia nei confronti del lavoro privato, per il quale vige il diverso

principio della salvaguardia della posizione previdenziale anche in

deroga al limite dell'età lavorativa (art. 6 decreto-legge 22

dicembre 1981, n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n.

54).

Quest'ultima differenziazione non è, a suo avviso, ragionevole

poiché l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro

sufficiente per ottenere il minimo della pensione va ricondotta ad un

interesse del lavoratore in quanto tale, essendo indifferente il

settore, pubblico o privato, in cui egli risulti inserito.

Sarebbe, inoltre, violato l'art. 38 Cost., in quanto imponendo il

collocamento a riposo a prescindere dal raggiungimento

dell'anzianità di servizio minima per il conseguimento della

pensione si comprometterebbe il diritto del lavoratore a che siano

assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di

vecchiaia.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto tramite

l'Avvocatura dello Stato, ha preliminarmente eccepito

l'inammissibilità della questione, in quanto volta ad ottenere una

pronuncia additiva in materia riservata alla discrezionalità del

legislatore.

Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata sia per la

ragionevolezza della disciplina denunciata, rispondente ad esigenze

di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), sia per

l'inestensibilità alla generalità dei dipendenti statali delle

specifiche ragioni ispiratrici delle deroghe normativamente previste,

attinenti o al carattere rischioso o usurante di determinati lavori

(personale di polizia e ferroviario) o alla peculiare organizzazione

di taluni settori (scolastico, università, della magistratura).

Non pertinente è poi, secondo l'Avvocatura, il richiamo alla

disciplina del lavoro privato, sia per l'incomparabilità tra i vari

sistemi previdenziali, sia perché, anche alla stregua del richiamato

art. 6, decreto-legge n. 761 del 1981, il limite dei sessantacinque

anni è invalicabile.

D'altra parte, l'art. 38 Cost. non impegnerebbe in modo alcuno il

legislatore a garantire l'ordinario trattamento di quiescenza ai

dipendenti dello Stato i quali non abbiano maturato almeno quindici

anni di servizio utile a pensione. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale

amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di

Brescia, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,

Cost., della legittimità costituzionale del combinato disposto del

primo e terzo comma dell'art. 4 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte

in cui non prevede, in via generale, il diritto al trattenimento in

servizio del personale statale ultrasessantacinquenne che non abbia

ancora maturato l'anzianità di servizio minima per il conseguimento

del diritto a pensione, fissata, per i dipendenti civili, in quindici

anni di servizio effettivo (art. 42 stesso d.P.R.).

2. - Nel censurare, in riferimento all'art. 3 Cost., la fissazione

al sessantacinquesimo anno del limite di età per il collocamento a

riposo dei dipendenti civili dello Stato (primo comma), il giudice a

quo assume, come tertium comparationis, non le norme - richiamate nel

terzo comma del menzionato art. 4 d.P.R. n. 1092 del 1973 - che

fissano limiti diversi per particolari categorie di dipendenti, non

dettate a fini previdenziali, bensì le disposizioni, poste da "norme

particolari" per talune categorie, che consentono il superamento del

limite dei sessantacinque anni ai fini del raggiungimento dei

quindici anni di servizio utili a pensione.

Nello stesso contesto, il T.A.R. richiama, a riprova dell'attuale

inesistenza, in via generale, di siffatto diritto, la disposizione

transitoria di cui all'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio

1973, n. 477, che consente al personale statale della scuola di

essere trattenuto in servizio qualora al compimento del

sessantacinquesimo anno di età non abbia raggiunto il numero di anni

richiesto per ottenere il minimo della pensione, purché fosse in

servizio al 1° ottobre 1974.

Ciò che dunque viene prospettato come violazione del principio

d'uguaglianza è la mancata assunzione a regola generale, valevole

per tutti i dipendenti statali, della particolare disposizione ora

citata.

In questi termini, la questione è infondata.

Anche prescindendo dalla sua destinazione ad una categoria

specifica, la disposizione transitoria suddetta è, invero, essa

stessa derogatoria rispetto a quella stabilita in via generale nel

primo comma del medesimo art. 15, che fissa al sessantacinquesimo

anno il limite di età per il collocamento a riposo del personale

scolastico: sicché vale al riguardo il principio, più volte

enunciato da questa Corte (cfr., ad es., sentenza n. 237 del 1984),

secondo cui una norma derogatoria non può essere assunta a metro di

legittimità della regola generale dettata in una determinata

materia. A maggior ragione, tale principio va ribadito rispetto ad

una disposizione, come quella richiamata, di natura transitoria, dato

che le contingenti esigenze - connesse al passaggio dal vecchio al

nuovo regime - che ne hanno consigliato l'adozione non possono

evidentemente essere addotte rispetto ad una situazione del tutto

diversa, come quella oggetto del giudizio a quo.

3. - Del pari infondata è la censura di violazione del principio

di eguaglianza che il T.A.R. rimettente vorrebbe desumere dalla

comparazione con la disciplina dettata in materia per il rapporto di

lavoro privato.

È ben vero, infatti, che rispetto all'esigenza del lavoratore di

raggiungere l'anzianità di servizio necessaria per il diritto a

pensione non vi è ragione di distinguere a seconda del settore,

pubblico o privato, nel quale egli risulta inserito (sentenza n. 238

del 1988). Ma il giudice a quo trascura di considerare che la

disposizione di cui all'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.

791 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n.

54) - che si assume come tertium comparationis - prevede bensì la

possibilità per il lavoratore privato di proseguire l'attività

lavorativa oltre il limite di età fissato in via generale al fine di

incrementare la propria anzianità contributiva e di conseguire

quella massima utile ai fini pensionistici; ma stabilisce che ciò

non possa comunque avvenire "oltre il compimento del

sessantacinquesimo anno di età". La possibilità di prosecuzione del

rapporto a fini previdenziali si arresta cioè, nel settore privato,

col raggiungimento di un'età corrispondente a quella fissata per il

collocamento a riposo nel settore pubblico: sicché dalla previsione

di superamento del minor limite di età vigente nel settore privato

non può inferirsi che possa essere superato anche il limite

superiore, che a detti fini è identico per entrambi i settori.

4. - La questione è, infine, infondata anche in riferimento

all'art. 38, secondo comma, Cost. Il legislatore, infatti, non ha

mancato di considerare la situazione di chi pervenga all'età massima

per il collocamento a riposo senza aver prestato i quindici anni di

servizio effettivo necessario per il normale trattamento di

quiescenza: ed ha previsto per costoro la costituzione di una

posizione assicurativa nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e

superstiti presso l'I.N.P.S., nonché la corresponsione, in aggiunta

alla liquidazione di buonuscita, di un'indennità una tantum, se di

importo superiore all'onere necessario per la costituzione di detta

posizione (artt. 42 e 124 d.P.R. n. 1092 del 1973, 5 legge n. 177 del

1976).

Non può perciò dirsi che al lavoratore, tenuto conto del

servizio prestato, difettino, allo stato, mezzi adeguati alle

esigenze di vita per la vecchiaia. Certo, nella prospettiva di una

più ampia attuazione del diritto garantito dall'art. 38, secondo

comma, Cost., l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto in

servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione

normale è meritevole di considerazione, tanto che ha potuto

eccezionalmente giustificare, in limiti ben definiti (sentenza n. 238

del 1988), una motivata deroga al principio che fissa ai

sessantacinque anni il limite massimo per il trattenimento in

servizio a fini previdenziali dei dipendenti pubblici e privati. Tale

principio si fonda sulla presunzione che, nell'età suddetta, si

pervenga ad una diminuita disponibilità di energia incompatibile con

la prosecuzione del rapporto (e si vorrebbe perciò ricollegato, nel

settore pubblico, ad esigenze di buon andamento dell'amministrazione

ex art. 97 Cost.); presunzione che peraltro è destinata ad essere

vieppiù inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento

delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla loro

capacità di lavoro (sentenza n. 176 del 1986). Tuttavia, poiché il

medesimo principio è frutto pure di complesse valutazioni attinenti

alla politica dell'occupazione, specie giovanile, che si riflette

anche su valori costituzionalmente rilevanti (v. sentenza n. 248 del

1986), il suo mutamento - sia pure al limitato scopo di consentire il

trattenimento in servizio per il solo tempo necessario al

conseguimento del diritto a pensione - implica un delicato

bilanciamento degli interessi in gioco, rientrando pertanto

nell'ambito di discrezionale apprezzamento riservato al legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) - sollevata

in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dal T.A.R.

della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 2

dicembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:461 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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