Art. 51 — Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta

Gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomini e del sessantesimo anno di eta', se donne. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di eta'.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art51 · fonte del testo

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