Corte costituzionale

Sentenza n. 282/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre

1990 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Saluzzi Gaetano

contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, iscritta

al n. 171 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto In sede di esame della domanda di sospensione, proposta da Saluzzi

Gaetano, del provvedimento della Direzione provinciale delle Poste di

Siena con cui il ricorrente era stato collocato a riposo, senza

diritto a pensione, al compimento del sessantacinquesimo anno di

età, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1092, il TAR della Toscana ha sollevato questione di legittimità

costituzionale di detta norma - in riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione - "nella parte in cui non prevede il diritto al

trattenimento in servizio del personale statale

ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturato l'anzianità di

servizio minima per il conseguimento del diritto a pensione".

Il giudice remittente, premesso che questa Corte con sentenza n.

461 del 1989 - pur auspicando una più ampia attuazione del diritto

garantito dall'art. 38, secondo comma, Cost. - dichiarò non fondata

la anzidetta questione, rileva che, successivamente, con sentenza n.

444 del 1990, la Corte stessa, dopo aver osservato che si è avuta di

recente una evoluzione legislativa nel senso da essa auspicato, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma,

della legge 30 luglio 1973, n. 477 nella parte in cui non consente al

personale scolastico, assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al

compimento del 65° anno di età non abbia ancora maturato il diritto

alla pensione, di rimanere in servizio a richiesta fino al

conseguimento del diritto medesimo (e comunque non oltre il 70° anno

di età).

Ciò posto, il remittente osserva che le deroghe al principio

generale del collocamento a riposo dei dipendenti statali al

compimento del 65° anno di età (quelle previste dal legislatore e

quelle riconosciute da questa Corte), hanno finito con l'assumere

un'ampiezza tale da minare profondamente la saldezza del principio

stesso, nei cui confronti non appare più praticabile la regola della

sua intangibilità a fronte di peculiari situazioni prese in

considerazione per specifiche esigenze di settore.

Pertanto, e soprattutto alla luce della motivazione della citata

sentenza n. 444 del 1990, il giudice a quo ritiene che la mutata

situazione imponga di rimettere nuovamente a questa Corte la

questione relativa all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella

parte in cui non prevede il trattenimento in servizio del personale

statale oltre il 65° anno di età (e comunque non oltre il 70°) per

il tempo necessario al conseguimento del diritto a pensione: e ciò

sia in riferimento all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento

tra i beneficiari delle ricordate deroghe e coloro che tuttora sono

esclusi da tale beneficio, sia all'art. 38, secondo comma, Cost. in

relazione al diritto per i lavoratori ad una adeguata posizione

previdenziale. Con riguardo a tale diritto va, infine, evidenziata,

conclude il TAR remittente, la irrazionalità della norma impugnata

rispetto alla legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, mentre

quest'ultima consente l'assunzione presso la pubblica amministrazione

degli invalidi fino all'età di 55 anni, il censurato art. 4, negando

il trattenimento in servizio per il conseguimento del diritto a

pensione, viene a neutralizzare la posizione di favore delle

categorie protette proprio nel momento in cui ne hanno maggior

bisogno (ed in tale situazione si trova il ricorrente, assunto quale

invalido civile all'età di 51 anni il 1° dicembre 1976). Considerato in diritto

1. - Il TAR della Toscana solleva questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,

della Costituzione, dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede il trattenimento in

servizio del personale statale che al compimento del 65° anno di età

non abbia ancora maturato l'anzianità di servizio minima per il

conseguimento del diritto a pensione, per il tempo necessario al

raggiungimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70°

anno di età).

Il giudice remittente rileva che successivamente alla sentenza n.

461 del 1989, con cui questa Corte dichiarò non fondata la medesima

questione, è intervenuta la sentenza n. 444 del 1990, con la quale

la Corte stessa, preso atto che si era nel frattempo verificata una

evoluzione legislativa tendente ad una più compiuta attuazione del

principio sancito nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione

(più volte auspicata dalla propria giurisprudenza), ha riconosciuto

il diritto al trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età,

fino al raggiungimento del minimo della pensione, a tutto il

personale della scuola.

Ne consegue, conclude il giudice a quo, che la questione relativa

alla legittimità del principio generale del collocamento a riposo al

65° anno (sancito nella norma impugnata) debba, a seguito del

mutamento del quadro normativo, essere nuovamente esaminata sia in

riferimento al citato art. 38, secondo comma, per lesione del diritto

sociale alla pensione minima, sia all'art. 3 della Costituzione,

considerato che le ipotesi in cui è stata riconosciuta la facoltà

di deroga a tale principio sono oramai divenute così numerose da non

poter più ritenere razionalmente giustificata la mancata estensione

di tale facoltà alle categorie di personale che tuttora non ne

beneficiano.

2. - In riferimento all'art. 38, secondo comma, della

Costituzione, la questione è fondata.

Nella citata sentenza n. 444 del 1990 questa Corte ha evidenziato

che la propria pregressa giurisprudenza aveva già avuto modo di

sottolineare, da un lato, che erano rispondenti a finalità sociali

di particolare pregio costituzionale - in relazione appunto all'art.

38, secondo comma - le leggi emanate da alcune regioni che avevano

riconosciuto ai propri dipendenti ultrasessantacinquennila facoltà

del trattenimento in servizio per il periodo necessario al

conseguimento della pensione (sent. n. 238 del 1988), e, dall'altro,

- pur dichiarando in quella sede l'infondatezza della medesima

questione ora nuovamente sollevata - che l'interesse del lavoratore a

tale beneficio era da considerarsi, nella prospettiva di una più

ampia attuazione del citato precetto costituzionale, meritevole di

considerazione, anche perché la presunzione di una diminuita

disponibilità di energie lavorative al compimento del 65° anno era

destinata col tempo sempre più ad affievolirsi (sent. n. 461 del

1989).

Sulla base di tali enunciazioni di principio e preso atto del

fatto che, successivamente a dette pronunce, vi era stata

un'evoluzione legislativa tendente ad estendere il beneficio in

discussione ad altre categorie di personale oltre quelle che già, in

via derogatoria, ne fruivano (v. legge 28 febbraio 1990, n. 37 che ha

reso applicabili ai dirigenti civili dello Stato le disposizioni

dell'art. 15 della legge n. 477 del 1973, relativa al personale

scolastico), questa Corte, con la predetta pronuncia n. 444 del 1990,

ha dichiarato illegittimo l'ora citato art. 15 della legge n. 477 del

1973, in quanto limitava la facoltà del trattenimento in servizio

solo al personale scolastico assunto prima di una certa data,

ritenendo tale limitazione non più rispondente, nell'attuale quadro

normativo, al precetto dell'art. 38, secondo comma, della

Costituzione.

Le argomentazioni svolte in detta sentenza non possono non

condurre all'accoglimento anche della presente questione: il

principio, allora affermato, secondo cui "non può essere preclusa,

senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la

possibilità per il personale in questione che al compimento del 65°

anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora

maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il

collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo

di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale

diritto", non può che avere, infatti, valenza generale.

Occorre anche rilevare che le considerazioni in ordine alla

discrezionalità legislativa derivante dalla necessità di bilanciare

l'interesse del lavoratore al conseguimento del diritto alla pensione

con altri interessi anch'essi costituzionalmente rilevanti (quali la

politica dell'occupazione giovanile), considerazioni che indussero

questa Corte a dichiarare infondata la questione nella richiamata

sentenza n. 461 del 1989, non possono più ritenersi sufficienti a

tal fine, sia perché il momento attuale appare caratterizzato da una

generale tendenza a rendere possibile il prolungamento dell'età

lavorativa (in coincidenza, del resto, con l'aumento dell'età media

della popolazione), sia perché, comunque, la facoltà in questione

va riconosciuta - ai fini del rispetto dell'invocato precetto

costituzionale - soltanto per il tempo strettamente necessario al

raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione.

Vale la pena, infine, di porre in evidenza, come esattamente

osserva il TAR remittente, che la rigidità del principio contenuto

nella norma impugnata appare ancor più illegittima in quei casi in

cui, come nella fattispecie di cui al giudizio a quo, il mancato

raggiungimento del minimo pensionistico discende da altra norma di

legge, la quale, allo scopo di agevolare determinate categorie di

soggetti meritevoli di particolari benefici, dispone l'elevazione,

per esse, a 55 anni del limite massimo di età per l'accesso

all'impiego.

3. - Resta assorbito il profilo di censura relativo all'art. 3

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato), nella parte in cui non consente al personale

ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il

collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto

per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su

richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque

non oltre il 70° anno di età.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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