Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 100/2006

    Questione infondata
    10 marzo 2006

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanz…

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 19 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 27 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 332/1999

    Questione infondata
    20 luglio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato), in quanto identica questione è già stata dichiarata non fondata con la sent. n. 406 del 1998 e non sono stati addotti motivi nuovi e diversi idonei ad indurre la Corte a modificare il proprio orientamento. - S. n. 406/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 406/1998

    Questione infondata
    12 dicembre 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost. - degli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), 90 e 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), nella parte in cui stabiliscono che i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi alle decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa possono essere proposti esclusivamente avverso le sentenze passate in giudicato e non anche con riferimento a sentenze di primo grado, esecutive e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in giudicato. Invero - premesso che lo scrutinio di costituzionalità deve incentrarsi sugli artt. 37 della legge n. 1034 del 1971, e 27, primo comma, numero 4 del regio decreto n. 1054 del 1924, che sono le norme dalle quali può dedursi il presupposto contestato, mentre gli artt. 90 e 91 del r.d. n. 642 del 1907 hanno la sola funzione di regolamentazione della procedura per i ricorsi cui le prime si riferiscono - la procedura di ottemperanza nei confronti della Pubblica Amministrazione comporta l'esercizio di una giurisdizione estesa anche al merito, <<di modo che non è irragionevole, nell'attuale contesto del sistema processuale, la scelta di porre, come presupposto della speciale azione, l'esistenza di una cosa giudicata, anche se è stata auspicata una diversa soluzione legislativa accompagnata da modifiche del processo amministrativo>>. Peraltro, l'azione di ottemperanza al giudicato, così come configurata, non esclude ne' limita la ulteriore tutela giurisdizionale, potendo il soggetto interessato, da un canto, avvalersi dell'azione esecutiva ordinaria per espropriazione forzata in base a sentenza esecutiva contenente la condanna al pagamento di una somma di denaro; dall'altro canto, proporre le normali azioni di fronte all'inerzia dell'Amministrazione, nonché le impugnazioni contro gli atti della Amministrazione che siano in contrasto con le statuizioni contenute in una sentenza provvista di esecuzione, ancorché non definitiva. In ogni caso, la mancata adozione da parte dell'Amministrazione di provvedimenti che rimuovano o interrompano gli effetti persistenti e produttivi di ulteriori conseguenze giuridiche a seguito di atti annullati o comportamenti dichiarati illegittimi da sentenza esecutiva o il mancato conformarsi alle statuizioni della medesima sentenza esecutiva - ancorché non ancora suscettibile di coazione in forma specifica attraverso il giudizio di ottemperanza - è un comportamento a rischio dell'Amministrazione inadempiente, <<potendo ravvisarsi responsabilità nelle diverse forme - a seconda della sussistenza dei relativi presupposti - e nelle sedi competenti>>. - <<Sulle possibilità di esecuzione delle ordinanze di sospensiva del giudice amministrativo>>, v., tra le altre, S. n. 419/1995. - Riguardo alle controversie patrimoniali attribuite alla giurisdizione esclusiva, cfr. S. n. 190/1985, 'ex multis'. - V., inoltre, S. nn. 435/1995 e 82/1996. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari