Art. 76 — Condizioni per l'ammissione

Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/2015

    Questione infondata
    19 novembre 2015

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 76, comma 2, e 92 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 - riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - impugnati, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce, solo per il processo penale, la regola secondo la quale i limiti di reddito annuo, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono aumentati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'imputato. La normativa in esame, invero, risulta assoggettata, sin dal suo esordio, ad un regime differenziato a seconda del tipo di controversia cui il beneficio sia applicabile, in virtù dell'intrinseca diversità dei modelli del processo civile, penale e amministrativo. Le peculiarità che distinguono il processo penale, in particolare, e la considerazione delle particolari esigenze di difesa di chi subisce l'azione penale, hanno determinato la necessità di approntare un sistema di garanzie che ne assicurasse al meglio l'effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito ai fini dell'ammissione al beneficio in questione. Tale previsione non rende incoerente un sistema che - a risorse economiche limitate - assegna diversi tipi di protezione, sul piano economico, all'imputato di un processo penale, che veda chiamato in causa il bene della libertà personale, rispetto alle parti di una controversia civile o amministrativa.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art76 · fonte del testo

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