Art. 75 — Ambito di applicabilita

L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. 79 La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonche' nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformita' del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonche' nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinche' assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

79

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attivita' difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".

Testo vigente dal 27 gennaio 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 10/2022

    Ha colpito questo articolo
    20 gennaio 2022

    L'art. 24, terzo comma, Cost. mira a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile. Tali diritti, che rientrano tra i diritti civili, inviolabili e caratterizzanti lo Stato di diritto, richiamano il compito assegnato alla Repubblica dall'art. 3, secondo comma, Cost. affinché siano predisposti i mezzi necessari per garantire ai non abbienti le giuste chances di successo nelle liti, rimediando a un problema di asimmetrie - derivante dagli ostacoli di ordine economico che impediscono di fatto di compensare il difensore - che non può trovare soluzione nell'ambito dell'eguaglianza solo formale. ( Precedenti. S. 157/2021 - mass. 44113; S. 178/2017 - mass. 39967; S. 101/2012, S. 139/2010 - mass. 34603 ). In tema di patrocinio a spese dello Stato si pone la questione dell'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. ( Precedenti: Precedenti. S. 157/2021 - mass. 44113; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 16/2018 ). Quando una determinata scelta legislativa giunga a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l'effettività dell'accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale, è naturalmente ridotto il margine di discrezionalità del legislatore - particolarmente ampio nella conformazione degli istituti processuali -, poiché si tratta comunque di spese costituzionalmente necessarie, anch'esse inerenti, in senso lato, all'erogazione di prestazioni sociali incomprimibili. In siffatte ipotesi l'argomento dell'equilibrio di bilancio recede, essendo la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. ( Precedenti: S. 157/2021 - mass. 44113; S. 102/2021 - mass. 43884; S. 152/2020 - mass. 42565; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 169/2017; S. 275 del 2016 - mass. 39357 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 24, terzo comma, Cost., gli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché l'art. 83, comma 2, del medesimo t.u., nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia. È evidente il radicale vulnus arrecato al diritto di difendersi dei non abbienti: il nesso di strumentalità necessaria con il processo e la riconducibilità della mediazione alle forme di giurisdizione condizionata aventi finalità deflattive rendono distonica e priva di ragionevole giustificazione la detta esclusione. Rimane ferma la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, l'opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie).

    Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 75 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 5 mediazione · Art. 83 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 206/2022

    Questione inammissibile
    4 ottobre 2022

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Milano, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24 e 36 Cost. - degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti sia assicurato anche in relazione all'attività difensiva svolta nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1- bis , del d.lgs. n. 28 del 2010, quando il successivo giudizio non è stato instaurato per l'intervenuta conciliazione delle parti. La sentenza n. 10 del 2022, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, ha già dichiarato, in senso conforme ai petita dei rimettenti, l'illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni censurate. ( Precedenti: O. 204/2022 - mass.45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 225/2020 - mass. 42653; O. 220/2019 - mass. 40894 ).

    Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 75 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 153/2016

    Questione inammissibile
    23 giugno 2016

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non dispongono che il giudice debba tenere conto, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del reddito degli ultimi 12 mesi (anziché di quello dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi) oppure, in subordine, nella parte in cui non dispongono la possibilità di un'ammissione graduata e parziale al beneficio in ragione di fasce o scaglioni reddituali. Il rimettente ha inesattamente identificato come disposizione da denunciare l'art. 75 che, limitandosi a definire l'ambito di applicabilità dell'istituto, ricomprende norme inconferenti rispetto alle doglianze incentrate sui presupposti reddituali. Quanto alle censure relative all'art. 76, l'ordinanza di rimessione esibisce plurimi difetti di motivazione sulla rilevanza. In primo luogo, il rimettente, a causa di un'incompleta ricostruzione del quadro normativo, non ha chiarito le ragioni che lo inducono ad applicare la detta disposizione. Nei processi civili, competente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio, previa verifica delle prescritte condizioni formali e sostanziali, è innanzitutto il Consiglio dell'ordine degli avvocati e non il giudice davanti al quale già pende (oppure deve essere introdotto) il giudizio. Se, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, la richiesta di ammissione è direttamente presentata al giudice, essa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, con conseguente difetto di rilevanza delle questioni, non dovendo in tal caso - ed anzi non potendo - il rimettente (ancora) fare applicazione dell'art. 76. In secondo luogo, l'atto di promovimento non ha illustrato adeguatamente le ragioni per le quali l'accoglimento delle questioni porterebbe, nel caso concreto, ad ammettere la parte istante al patrocinio. Infatti, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, il comma 3 della disposizione de qua impone di tener conto anche dei redditi per legge esenti dall'IRPEF ovvero soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva e la pertinente giurisprudenza costituzionale ritiene rilevanti anche redditi non assoggettati ad imposta perché non rientranti nella base imponibile, esenti o non risultati di fatto soggetti ad alcuna imposizione (redditi da attività illecite, quelli per i quali è stata elusa l'imposizione, nonché risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga). L'omessa motivazione sull'insussistenza di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, e tuttavia concorrenti al raggiungimento della soglia legale, aggrava l'insufficiente giustificazione sulla rilevanza. Inoltre, il rimettente non ha adeguatamente sperimentato la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, trascurando il costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui anche le diminuzioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione possono essere prese in esame ai fini dell'ammissione al beneficio, ancorché tale ipotesi non sia espressamente disciplinata. Infine, il richiesto intervento manipolativo non riveste i caratteri della soluzione costituzionalmente obbligata. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per l'inesatta identificazione della disposizione oggetto di censura, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 128/2015 e 91/2015. Sull'esclusione di una corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine dell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali, v. la citata sentenza n. 144/1992. Per l'orientamento secondo cui risultano rilevanti, ai fini dell'ammissione al patrocinio erariale, anche redditi non assoggettati ad imposta, perché non rientranti nella base imponibile, esenti o non risultati di fatto soggetti ad imposizione (come i redditi da attività illecite, i redditi per i quali sia stata elusa l'imposizione nonché le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga), v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 382/1995; ordinanze nn. 386/1998 e 244/1998.

    Art. 75 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2019 al 27 gennaio 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attivita' difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art75 · fonte del testo

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