L'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente: «Art. 81. (L) - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato). - 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

  • a)attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
  • b)assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
  • c)iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni. 3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale e' stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento. 4. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia».

Testo vigente dal 2 marzo 2005

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-24;25~art2 · fonte del testo

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