Art. 101 — Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore
Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo' nominare, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
Testo vigente dal 15 giugno 2002
