Art. 62-ter — Violazioni in materia di tassa sulla licenza di porto di fucile
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](( (articolo 2, nota 3, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641)))
[2]1. ((Per l'omesso pagamento delle tasse di cui all'articolo 2, comma 1, della tariffa tasse sulle concessioni governative, allegato 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 e, in caso di nuova violazione, da euro 258,23 a euro 1.549,37.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
