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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Altre infrazioni
[2](articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)
[3]1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 63 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III.
Testo in vigore dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025
