Art. 105
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L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 114, non puo' essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto e giudicato da apposita Commissione, presieduta dal vice prefetto e composta del medico provinciale, di un esperto in materia giuridica, di un farmacista e di un chimico-farmacista nominati dal prefetto al principio di ogni anno, su terne proposte dalle rispettive associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, competenti per territorio. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 12 maggio 1968
