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[2]Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 65, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
- 1)dichiara chiusa la votazione;
- 2)accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
- 3)estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.
Testo in vigore dal 3 giugno 1957 al 28 dicembre 1993
