Art. 47 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 50

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 45, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

  • 1)dichiara chiusa la votazione;
  • 2)accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all'art. 38 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano ed il piego stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento il quale ne rilascia ricevuta;
  • 3)estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;
  • 4)provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni gia' compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna e al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 35 e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Indi il presidente rinvia lo scrutinio al giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonche' delle firme e dei sigilli.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art47 · fonte del testo

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