Art. 53 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art 28

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

  • 1)dichiara chiusa la votazione;
  • 2)accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonche' da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, ((...)), vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma silla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;
  • 3)estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come volanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Testo vigente dal 1 aprile 1989

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 312/1987

    Questione infondata
    8 ottobre 1987

    Intervenuta pronuncia di infondatezza di una questione incidentale di legittimita` costituzionale, vanno dichiarate manifestamente infondate le analoghe questioni sollevate con ordinanze che non prospettino profili ulteriori o diversi rispetto a quelli esaminati. (Manifesta infondatezza della questione relativa all'art. 53, comma secondo, n.2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 nella parte in cui impone la vidimazione delle liste elettorali di sezione a pena di nullita` della votazione, allorche` le elezioni amministrative non si svolgano contemporaneamente a quelle politiche; questione - in riferimento all'art. 3 Cost. - gia` dichiarata non fondata in sent. n. 129/1987).

    Art. 53 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 129/1987

    Questione infondata
    15 aprile 1987

    La norma di cui all'art. 2 del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 (emanato al fine di uniformare taluni adempimenti organizzativi in caso di contemporaneo svolgimento di piu` consultazioni elettorali) ha riguardo ad un momento cronologicamente successivo - nell'iter procedimentale elettorale - a quello della vidimazione delle liste: essa, pertanto, non ha abrogato le anteriori disposizioni che prevedono modalita` tipiche dei singoli procedimenti elettorali ne`, in particolare, quella dell'art. 53 del d.P.R. n. 570 del 1960, relativo all'adempimento della vidimazione delle liste. Infatti l'esigenza accertativa delle liste permane comunque, anche in caso di elezioni abbinate: essa e` sempre tutelata attraverso l'obbligo della vidimazione, operazione essenziale per ogni tipo di elezione che non puo` mai venire meno, sia che si tratti di consultazioni separate, sia che si tratti di consultazioni contestuali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 53, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

    Art. 53 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1989

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1960 al 1 aprile 1989. 6 parole tolte.

… certificati elettorali. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, tolto: a pena di nullita' della votazioneaggiunto: ..., vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art53 · fonte del testo

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