Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1976 al 10 settembre 1991. Leggi il testo vigente →

[1](T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3).

[2]Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, ((dalle ore 8 de 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno)) antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita, o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di Pretura, con l'indicazione del Comune, nelle cui liste lo elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati. Nella dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno la lista medesima intenda distinguersi anche agli effetti del recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25.

Testo in vigore dal 25 aprile 1976 al 10 settembre 1991

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1976

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1957 al 25 aprile 1976. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 tolto: del cinquantacinquesimo aggiunto: de 35° giorno alle ore 20 del tolto: quarantacinquesimo aggiunto: 32° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la … firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittoretolto: ,aggiunto: ; deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di Pretura, con … di lire 100. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati. Nella tolto: dichiarazione aggiunto: dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art20 · fonte del testo

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