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[1](T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3).

[2]Le liste dei candidati ((...)) devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le liste dei candidati ((...)) devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione ((...)) della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori ((...)). Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione ((...)). I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270)). Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati ((...)). Nella dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati ((...)) deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno la lista ((...)) intenda distinguersi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25.

Testo in vigore dal 31 dicembre 2005 al 23 maggio 2015

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005. 100 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Le liste dei candidati tolto: o le candidature nei collegi uninominaliaggiunto: ... devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o … giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le liste dei candidati tolto: o le candidature nei collegi uninominaliaggiunto: ... devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione tolto: delle candidature nei collegi uninominali eaggiunto: ... della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettoritolto: ; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18aggiunto: .... Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizionetolto: , e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegiaggiunto: .... I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali … dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. tolto: Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati tolto: ne' piu' di una candidatura di collegio uninominaleaggiunto: .... Nella dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati tolto: o della candidatura nei collegi uninominaliaggiunto: ... deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno la lista tolto: o la candidatura nei collegi uninominaliaggiunto: ... intenda distinguersi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art20 · fonte del testo

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