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[1](T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3).

[2]Le liste dei candidati ((o le candidature nei collegi uninominali)) devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le liste dei candidati ((o le candidature nei collegi uninominali)) devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, ((...)) i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori ((; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18)). Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. ((Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali)). Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati ((ne' piu' di una candidatura di collegio uninominale)). Nella dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati ((o della candidatura nei collegi uninominali)) deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno la lista ((o la candidatura nei collegi uninominali)) intenda distinguersi ((...)). La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25.

Testo in vigore dal 21 agosto 1993 al 28 dicembre 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1993

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1991 al 21 agosto 1993. 22 parole tolte, 64 parole aggiunte.

Le liste dei candidati aggiunto: o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o … giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le liste dei candidati aggiunto: o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature,aggiunto: ... i certificati di tolto: nascita, o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettoriaggiunto: ; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli … dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. aggiunto: Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati aggiunto: ne' piu' di una candidatura di collegio uninominale. Nella dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati aggiunto: o della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno la lista tolto: medesima intenda distinguersi anche agli effetti del recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale aggiunto: o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi.... La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art20 · fonte del testo

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