Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005. Leggi il testo vigente →

; legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 3, e art. 4, comma 5; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1). La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione puo' avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali puo' contenere l'indicazione di un delegato. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta:

  • a)da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
  • b)da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
  • c)da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e' ridotto alla meta'. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati ed alle candidature individuali deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralita' di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 79/2006

    Parametro
    24 febbraio 2006

    È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'associazione politica denominata "La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali" - associazione nata dall'incontro tra due soggetti politici (radicali e socialisti) allo scopo di presentarsi, con proprio simbolo, ad ogni tipo di elezioni -, nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avverso gli artt. 18- bis del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e 9 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005 n. 270, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni di partito politico, derivanti dagli artt. 3 e 49 Cost., a causa del previsto obbligo di raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste dei candidati. Non è infatti ravvisabile nell'associazione ricorrente il requisito soggettivo di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili di ammissibilità del ricorso, in quanto ai partiti politici - organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche - non può riconoscersi, a differenza dei comitati promotori dei referendum , cui l'art. 75 Cost. attribuisce espressamente lo specifico potere di iniziativa referendaria, la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali. > >- Al comitato promotore del referendum abrogativo, competente a dichiarare la volontà di una frazione del corpo elettorale, l'art. 75 Cost. riconosce espressamente la titolarità del potere di iniziativa referendaria; poteri dello Stato, ai fini del conflitto di attribuzione di cui all'art. 134 Cost., possono essere anche figure soggettive esterne allo Stato apparato: sentenza n. 69/1978.

    Art. 18-bis Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 9 Testo unico recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica · Art. 1 Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica · Art. 4 Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari