Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 2005, n. 270

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La L. 21 dicembre 2005, n. 270 ha disposto (con l'art. 8, comma 9) che "L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, e' incluso nel Titolo VI e il Titolo V e' conseguentemente abrogato".

Testo vigente dal 31 dicembre 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 35/2017

    Illegittimità dichiarata
    9 febbraio 2017

    Sono dichiarate inammissibili - per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e oggettiva oscurità del petitum - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, lett. b), e 17 del d.lgs. n. 533 del 1993, come modificati dall'art. 4, commi 7 e 8, della legge n. 270 del 2005, sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, 3. 48, secondo comma, 49 e 51 Cost. Il rimettente non illustra le ragioni per cui il denunciato impedimento alla formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento dipenderebbe dalle norme censurate - in quanto prevedono soglie di sbarramento per l'elezione del Senato della Repubblica diverse da quelle introdotte per l'elezione della Camera dei deputati dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - e non da altre, assai più rilevanti, differenze riscontrabili tra i due sistemi elettorali; inoltre, non motiva distintamente le ragioni di violazione di ciascuno dei plurimi parametri evocati (aventi contenuti e significati all'evidenza diversi), né chiarisce quale delle due diverse discipline delle soglie di sbarramento dovrebbe essere uniformata all'altra, trascurando altresì che l'ipotetico accoglimento della questione sollevata condurrebbe semplicemente alla caducazione delle censurate disposizioni della legge elettorale del Senato, derivandone il permanere di una diversità tra i due sistemi. Per costante giurisprudenza costituzionale, non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011, ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009 ).

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 49 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005. 73 parole tolte.

tolto: Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; il secondo e' trasmesso alla cancelleria della corte di appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale. Il terzo esemplare e' depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 dicembre 2005, n. 270

    La L. 21 dicembre 2005, n. 270 ha disposto (con l'art. 8, comma 9) che "L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, e' incluso nel Titolo VI e il Titolo V e' conseguentemente abrogato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art16 · fonte del testo

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