Testo vigente dal 31 dicembre 2005
Norme correlate
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Rinviano a questo articolo
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
- Art. 11 Testo unico recanti norme per l'elezione del Senato della RepubblicaLegge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13, terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera f
- Art. 4 Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominaliElezioni trasparenti
Versioni nel tempo
2 versioni dal 1993
Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2005
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005. 89 parole tolte.
tolto: ; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1, lettera a) I partiti o gruppi politici organizzati nonche' singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art8 · fonte del testo
