Art. 10 — Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera d

L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte. I delegati ((delle liste)) di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270)). L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione ((delle liste di candidati)) sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati. Contro le decisioni di eliminazione ((di liste o di candidati)), i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Per le modalita' ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

Testo vigente dal 31 dicembre 2005

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005. 31 parole tolte, 21 parole aggiunte.

L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte. I delegati tolto: di ciascun gruppo di aggiunto: delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate. tolto: La stessa facolta' e' concessa al singolo candidato o al suo delegato aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per … correzioni formali e deliberare in merito. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione tolto: dei gruppi di candidati e delle candidature individuali aggiunto: delle liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati. Contro le decisioni di eliminazione tolto: dei gruppi di candidati o delle candidature aggiunto: di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art10 · fonte del testo

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