Art. 11 — Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13, terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera f

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[1]; legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 13, comma 2; legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, secondo comma; legge 4 febbraio 1992, n. 70, art. 2).

[2]((1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

  • a)stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
  • b)comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
  • c)procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:
  • 1)alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
  • 2)alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. 3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre)). 4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. 4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.

Testo in vigore dal 31 dicembre 2005 al 28 marzo 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1996 al 31 dicembre 2005. 126 parole tolte, 145 parole aggiunte in 7 capoversi.

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione tolto: dell'ufficio aggiunto: dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da tolto: effettuarsi aggiunto: effettuare alla presenza dei delegati tolto: appositamente convocati aggiunto: di lista, il numero d'ordine da tolto: assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno aggiunto: assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e tolto: sul manifesto di cui alla lettera d) secondo l'ordine risultato dal aggiunto: sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) tolto: assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

tolto: c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

tolto: daggiunto: c) procede, per tolto: ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: aggiunto: mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti tolto: le generalita' dei candidati ed i relativi contrassegni aggiunto: i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con tolto: il nome aggiunto: le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine tolto: edaggiunto: , e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni tolto: del collegio aggiunto: della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio tolto: ed aggiunto: e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. tolto: 2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1. 3. Le schede sono di carta consistente, tolto: di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente tolto: decreto e riproducono le generalita' dei candidati ed i contrassegni secondo l'ordine di cui alla aggiunto: testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) tolto: del comma 1aggiunto: . I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. 4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. 4-bis. La scheda …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art11 · fonte del testo

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