Corte costituzionale

Sentenza n. 375/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo

comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme

in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il

15 giungo 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da

Mastrangeli Antonia, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Mastrangeli Antonia nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Antonio Carriero per Mastrangeli Antonio e l'Avvocato

delle Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con atto in data 28 marzo 1985 Antonia Mastrangeli ha ricorso

alla Corte dei conti avverso il decreto n. 2698780 del 26 novembre

1983, con il quale il Ministro del Tesoro le aveva negato il

ripristino della pensione di reversibilità goduta dal 17 maggio 1966

quale vedova di Angelo Pacelli invalido di guerra deceduto per causa

diversa, e successivamente sospesa in ragione del nuovo matrimonio

contratto dalla ricorrente in data 12 settembre 1976.

Nel corso del giudizio la medesima ricorrente ha chiesto

l'estensione alla fattispecie in esame della pronuncia di

incostituzionalità n. 181 del 1975 con la quale questa Corte ha

dichiarato illegittima la norma che prevede, a carico della vedova di

guerra che contrae nuove nozze, la perdita della pensione indiretta,

anche nelle ipotesi in cui il nuovo coniuge non fruisca di reddito

assoggettabile ad imposta complementare.

Su conforme richiesta del Procuratore Generale, la Corte dei

conti, nel negare l'estensibilità al caso in esame dell'invocata

sentenza costituzionale (sul presupposto che la stessa riguarda la

sola pensione di guerra indiretta e non anche quella di

riversibilità), ha sollevato questione di legittimità dell'art. 51,

ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle

norme in materia di pensioni di guerra) per contrasto con l'art. 3

della Costituzione.

La norma impugnata, nel disporre che la vedova dell'invalido di

guerra, deceduto per causa diversa da quella che ha determinato

l'invalidità, perde il diritto alla pensione di riversibilità per

il solo fatto che contrae nuovo matrimonio, senza alcun riguardo alle

condizioni economiche dell'altro coniuge, violerebbe ad avviso del

giudice a quo, il principio di eguaglianza ponendo in essere

un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina

prevista per la vedova del soggetto deceduto a causa della guerra, la

quale perde invece il diritto alla pensione, solo se, passata a nuove

nozze, il marito non fruisca di un certo reddito ("assoggettabile

all'imposta complementare" secondo la sentenza n. 184 del 1975, o,

superiore al minimo imponibile secondo quanto prevedono gli artt. 42

e 70 del testo unico n.915 del 1978).

Osserva la Corte remittente che la pur ipotizzabile differenza di

status, tra la vedova di guerra e la vedova di invalido deceduto, per

causa diversa, non può giustificare la denunciata disparità tra i

due conseguenti trattamenti pensionistici, dal momento che gli stessi

avrebbero entrambi natura risarcitoria.

Si rileva infine, nell'ordinanza di rinvio, che se il legislatore,

mediante la riversibilità della pensione ha voluto perpetuare nel

tempo, e cioè anche oltre il decesso dell'originario destinatario,

la corresponsione dell'indennizzo per causa di guerra, non si

comprende per quale motivo, l'altro coniuge che ne usufruisce non

possa continuare a beneficiarne per il solo fatto che contrae un

nuovo vincolo matrimoniale, prescindendo da considerazioni

reddituali.

2. - Dinanzi a questa Corte si è costituita la ricorrente che,

ribadendo le argomentazioni svolte nell'atto di rimessione, ha

concluso per la fondatezza della questione sollevata.

Conclusioni opposte ha invece formulato l'Avvocatura generale

dello Stato che, intervenendo in giudizio, ha evidenziato la

diversità di natura giuridica che esiste fra la posizione soggettiva

attribuita alla vedova di guerra e la posizione soggettiva

riconosciuta alla vedova di invalido di guerra morto per causa

diversa; mentre, infatti, la prima consisterebbe in un diritto

autonomo e originario, la seconda si sostanzierebbe in un diritto di

natura derivativa, strettamente legato alla pensione diretta già

fruita in vita dal marito. Tale diritto sarebbe poi considerato dal

legislatore unicamente sotto l'aspetto patrimoniale, a differenza

della pensione indiretta che troverebbe, invece, giustificazione

nella valutazione politico-sociale della situazione in cui viene a

trovarsi la donna in seguito al decesso del coniuge per fatti di

guerra, in questo caso, infatti, il conseguente scioglimento del

matrimonio darebbe luogo ad una condizione di benemerenza, "acquisita

con il sacrificio sopportato per il superiore fine comune".

Ed è proprio in base a tale condizione che, ad avviso

dell'Avvocatura, può giustificarsi, da un lato, la persistenza del

diritto a percepire la pensione indiretta anche in costanza di nuovo

matrimonio (subordinatamente all'accertamento delle condizioni

economiche dell'altro coniuge), e, dall'altro la diversa disciplina

dettata per la pensione di riversibilità che non risponde

all'esigenza - espressamente contemplata dall'art. 1 del d.P.R. n.

915 del 1978 - di risarcire il danno subito per la perdita del

congiunto a causa della guerra. Considerato in diritto

1. - È sottoposta all'esame della Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo comma, del d.P.R. 23

dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prevede che la vedova del

mutilato o invalido di guerra, deceduto per cause diverse da quelle

che hanno determinato l'invalidità, perde il diritto alla pensione

di riversibilità nel caso in cui contragga nuovo matrimonio,

indipendentemente dalle condizioni economiche del coniuge.

La Corte dei conti sospetta che tale previsione contrasti con

l'art. 3 della Costituzione, in quanto creerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento nei confronti della vedova del militare o

del civile deceduto per cause di guerra, la quale, invece, passando a

nuove nozze, perde il diritto alla pensione indiretta solo se il

marito già fruisce o verrà a fruire di un certo reddito, come

previsto dagli artt. 42 e 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte con la sentenza n. 184 del 1975 ebbe a dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, comma primo, della

legge 10 agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art. 47, comma

primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui

prevedevano che la vedova del militare o del civile deceduto per

causa di guerra perdeva la pensione indiretta per il solo fatto del

nuovo matrimonio, anche se il marito non fruiva del reddito

assoggettabile ad imposta complementare.

L'illegittimità costituzionale fu dichiarata in riferimento

all'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata differenziazione

del trattamento previsto per la vedova rispetto a quello allora

riservato al vedovo di persona deceduta per causa di guerra, per il

quale era invece prevista la perdita della pensione indiretta solo se

avesse contratto nuove nozze con persona titolare di un reddito

superiore a certi limiti.

Successivamente a tale pronunzia è stato approvato con d.P.R. 23

dicembre 1978, n. 915, il testo unico in materia di pensioni di

guerra che, nel coordinare la disciplina della materia, prevede

all'art. 42 che la vedova del militare o del civile deceduto a causa

della guerra, la quale contragga nuove nozze, perde il diritto alla

pensione indiretta se il coniuge fruisca o venga a fruire

successivamente al matrimonio di un reddito superiore ad un certo

importo (determinato in base al rinvio all'art. 70 del medesimo testo

unico).

L'art. 51, ultimo comma, del testo unico citato, (cioè la

disposizione oggetto di censura), prevede invece che la vedova di

invalido titolare di pensione di guerra, deceduto per causa diversa

da quella che ha determinato l'invalidità, perda il diritto alla

pensione di riversibilità se contragga nuove nozze,

indipendentemente dalla misura del reddito del nuovo coniuge.

Infine, l'art. 55 del testo unico equipara alla vedova, il vedovo

di donna deceduta a causa di guerra o di donna invalida di guerra

deceduta per causa diversa.

Di conseguenza, in base alla disciplina vigente, sia il vedovo che

la vedova di persona deceduta per causa di guerra, perdono il diritto

alla pensione indiretta solo se contraggano matrimonio con persona

munita di un reddito superiore ad una certa misura, mentre sia il

vedovo che la vedova di persona invalida di guerra, deceduta per

causa diversa da quella che aveva dato luogo all'invalidità, perdono

la pensione di riversibilità comunque contraggano nuovo matrimonio e

cioè indipendentemente dal possesso o meno di un certo reddito da

parte del nuovo coniuge.

Da quanto precede risulta dunque come si sia in presenza di una

situazione completamente diversa da quella che aveva dato luogo, con

la sentenza n. 184 del 1975, alla dichiarazione di illegittimità

costituzionale della precedente normativa perché tale pronunzia si

era riferita esclusivamente alla differenziazione del trattamento

riservato alla vedova rispetto a quella riservata al vedovo, ritenuta

ingiustificata in quanto fondata esclusivamente sulla diversità di

sesso. La disciplina del trattamento pensionistico, sia esso

indiretto che di riversibilità, è invece attualmente identico sia

per il vedovo che per la vedova, onde, ai fini della decisione della

presente questione, non può costituire precedente la sentenza n. 184

del 1975, richiamata nell'ordinanza di rinvio, in quanto fondata su

di un diverso presupposto.

Il giudice a quo pone invero prevalentemente l'accento sulla

diversità del trattamento previsto per la vedova (titolare di

pensione indiretta) del soggetto deceduto per causa di guerra,

rispetto a quello previsto per la vedova (titolare di pensione di

riversibilità) di invalido di guerra, deceduto per causa diversa,

ponendo però a raffronto situazioni fra loro non omogenee, quali

sono, nel quadro della pensionistica di guerra, la pensione indiretta

a quella di riversibilità.

La pensione "indiretta" difatti, (allo stesso modo di quella

"diretta" spettante all'invalido) ha natura risarcitoria e

costituisce un diritto autonomo che sorge iure proprio in capo

all'avente titolo in dipendenza della morte di un soggetto - cui

l'avente titolo stesso sia legato da rapporti familiari - cagionata

da un evento (malattia o fatto) bellico. La pensione di

riversibilità, prevista peraltro in favore di una più ristretta

categoria di soggetti nell'ambito della famiglia dell'invalido

titolare di pensione di guerra "diretta", deceduto per causa diversa

da quella che ha dato luogo alla invalidità, è invece un beneficio

derivato che, come questa Corte ha precisato (sentenza n. 186 del

1985), "risponde ad esigenze di ordine naturale ed etico", per cui

"agli aventi causa del pensionato di guerra deceduto è fatto un

trattamento di particolare favore".

Il carattere derivato del beneficio fa assumere perciò

particolare rilevanza all'unico presupposto cui esso è subordinato e

cioè lo stato di vedovanza il cui venir meno, per consapevole

scelta, giustifica, indipendentemente dallo stato di bisogno, la

cessazione del beneficio, legato, come già rilevato da questa Corte,

ad esigenze d'ordine anche "etico" (sentenza n. 186 del 1985,

citata), il che ne fa assimilare la disciplina a quella prevista

dall'art. 143- bis del codice civile.

Il trattamento differenziato, circa la perdita della pensione,

previsto per i vedovi cui sia stata attribuita a titolo derivato una

pensione di riversibilità, rispetto ai vedovi titolari iure proprio

di pensione indiretta, la cui perdita, in conseguenza di un nuovo

matrimonio tiene invece conto anche delle condizioni economiche del

nuovo coniuge, non appare perciò irragionevole in relazione alla

diversa natura del titolo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 51, ultimo comma, del testo unico delle norme in materia di

pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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