Art. 1079 — Principi generali e ambito di applicazione

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In attuazione dell'articolo 1907 del codice, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni dell'integrita' psicofisica permanentemente invalidanti o da cui sia conseguito il decesso, e' corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono:

  • a)il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni internazionali;
  • b)il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
  • c)il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
  • d)i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
  • e)i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);
  • f)il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo 1907 del codice. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 1080, 1082 e 1084, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 1080, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.

Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1079, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1338/2026

    21 gennaio 2026

    Ai fini del riconoscimento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere non è sufficiente la mera dipendenza dell'infermità contratta da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, sulla base di un accertamento della "particolarità" affidato a mere clausole di stile, aveva riconosciuto lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere ad un militare della Marina Mercantile, con mansioni di artificiere, in presenza di condizioni lavorative - esposizione a radiazioni non ionizzanti e a benzene - che, benché illegittime, erano comuni all'intera platea dei lavoratori assegnati alla medesima mansione).

    Art. 1079 · Art. 603 c.o.m. · Art. 1078 Testo unico ordinamento militare

    Rassegna di gennaio 2026, p. 95 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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