Art. 964 — Determinazione della dotazione organica

In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni ((, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell'articolo 2, commi 1, lettera a), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 7, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,)) la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti ((, e' rideterminata in riduzione in centodiciassette unita', comprensive di ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui tredici presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, due nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa)). 4 (( In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione dell'articolo 2, commi 1, lettera b), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero e' rideterminata in riduzione in 27.813 unita' in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. )) Negli articoli 965 e 966 e', rispettivamente, stabilita la ripartizione:

  • a)delle posizioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, di cui al comma 1;
  • b)delle unita' organiche di personale di cui al comma 2, per le diverse aree.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270

4

Il D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera z)) che "le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296, e" sono sostituite dalle seguenti: "legge 27 dicembre 2006, n. 296,"".

Testo vigente dal 2 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2012 al 2 dicembre 2023. 28 parole tolte, 104 parole aggiunte.

… dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, tolto: e dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiunto: dell'articolo 2, commi 1, lettera a), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 7, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, e' rideterminata in riduzione in tolto: centoquarantaquattro aggiunto: centodiciassette unita', comprensive di tolto: trentotto aggiunto: ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui tolto: ventuno aggiunto: tredici presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, tolto: sei aggiunto: due nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due tolto: nell'organismo aggiunto: nell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e tolto: in applicazione dell' articolo 1, comma 3, aggiunto: nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione dell'articolo 2, commi 1, lettera b), aggiunto: 2 e 5 del decreto-legge tolto: n. 138 del 2011, convertito, aggiunto: 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge tolto: n. 148 del 2011 aggiunto: 7 agosto 2012, n. 135, la dotazione organica complessiva del personale civile aggiunto: di livello non dirigenziale del Ministero e' rideterminata in riduzione in tolto: 30.381 aggiunto: 27.813 unita' in modo da tolto: realizzare la riduzione del aggiunto: assicurare la riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Negli articoli 965 e 966 e', rispettivamente, stabilita la ripartizione:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art964 · fonte del testo

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