Art. 8 — Elargizione ai superstiti

Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione e' concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attivita' economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:

  • a)coniuge e figli;
  • b)genitori;
  • c)fratelli e sorelle;
  • d)convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione e' ripartita, in caso di concorso di piu' soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.

Testo vigente dal 3 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art8 · fonte del testo

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