Corte costituzionale

Sentenza n. 374/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo

comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1994 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sui ricorsi

riuniti proposti da Masini Benedetto contro il Ministero delle

finanze, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio promosso da un pubblico dipendente per

l'annullamento della sua destituzione dall'impiego, il Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con ordinanza

del 26 aprile 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 novembre

1994) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 97,

terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato) nella parte in cui dispone che, per i casi di proscioglimento

dell'impiegato sottoposto a procedimento penale, con formula diversa

da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", il

procedimento disciplinare debba avere inizio entro 180 giorni dalla

data in cui la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile

e non invece dalla data del deposito della sentenza che ha

determinato l'irrevocabilità del proscioglimento.

Nella specie era avvenuto che, con sentenza della Corte di appello

di Bari del 5 novembre 1990, depositata il 3 dicembre 1990, il

pubblico dipendente era stato assolto dal reato di associazione per

delinquere per insussistenza del fatto e prosciolto per amnistia e

prescrizione relativamente ai reati di truffa e falso in bilancio.

A seguito di impugnativa proposta avverso detta sentenza, la Corte

di cassazione, con decisione n. 6149 resa il 28 febbraio 1992 (ma

depositata il 22 maggio 1992), ha dichiarato inammissibile il

ricorso, con la conseguenza che la sentenza della Corte di appello è

divenuta irrevocabile nella stessa data del 28 febbraio 1992.

L'amministrazione centrale di appartenenza (il Ministero delle

finanze) è venuta, però, a conoscenza della citata sentenza n. 6149

del 1992 della Corte di cassazione soltanto il 21 settembre 1992, per

il tramite dell'ufficio periferico che le ha trasmesso la decisione.

Il procedimento disciplinare a carico del dipendente veniva così

avviato, con la contestazione degli addebiti, in data 17 novembre

1992 e concluso con decreto del Ministro in data 9 giugno 1993,

notificato il successivo 14 giugno.

Ciò premesso, il giudice a quo - ricordato che, a tenore

dell'art. 97 del testo unico n. 3 del 1957, il procedimento

disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni "dalla data in cui è

divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od

entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato

all'amministrazione la sentenza stessa", e ritenuta la perentorietà

del primo termine - si duole che la norma impugnata non faccia invece

decorrere i termini per l'esercizio dell'azione disciplinare almeno

dal verificarsi di un evento certo, quale il deposito della sentenza.

Nell'ordinanza di rimessione si dà atto che, con sentenza n. 264

del 1990, la Corte ha già dichiarato infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 97 ora impugnato, ma, al fine

di superare la inammissibilità di una mera riproposizione della

stessa questione, si sostiene che il mutato contesto storico-sociale,

dipendente dall'espandersi di fenomeni di illegalità nel campo della

pubblica amministrazione, che non si sarebbe ancora rivelato in tutta

la sua virulenza all'epoca della adozione della sentenza n. 264

citata, giustifica una nuova valutazione del "bilanciamento di

interessi e valori coinvolti" che fece allora la Corte; ciò al fine

di consentire che, con un accurato controllo disciplinare sul

personale pubblico, possa ottenersi la migliore tutela del valore del

buon andamento dell'amministrazione. Ma tale controllo non potrebbe

essere efficacemente esercitato perché, in virtù della norma

censurata, il termine per l'inizio dell'azione disciplinare viene a

decorrere al verificarsi di avvenimenti che l'amministrazione non è

in grado di conoscere tempestivamente perché o non è o non può

costituirsi in giudizio; ciò avviene nel caso di lettura del

dispositivo in udienza (art. 648, comma 2, c.p.p.) o di pronunzia del

provvedimento camerale (artt. 611, 615 c.p.p.).

L'irragionevolezza dell'assetto normativo denunciato emerge ancor

più evidente se si considera la lentezza dei procedimenti penali,

che sovente si concludono con declaratorie di cause estintive dei

reati contestati.

Altro profilo di illegittimità costituzionale della norma

denunciata sarebbe ravvisabile, poi, nel fatto che, mentre

sembrerebbe sussistere nell'ordinamento un implicito, generico

obbligo dell'amministrazione della giustizia "di trasmettere la

notizia dell'irrevocabilità delle sentenze di proscioglimento" alla

amministrazione di appartenenza dell'imputato, mancherebbe però

idonea sanzione per i casi di trasmissione tardiva delle notizie,

tale da non consentire più il tempestivo esercizio dell'azione

disciplinare. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 97,

terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato), il quale prevede che il procedimento disciplinare nei

confronti di un dipendente dello Stato deve avere inizio entro 180

giorni "dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza

definitiva di proscioglimento". Si sostiene nell'ordinanza di rinvio

che far decorrere il termine di 180 giorni, entro il quale, a pena di

decadenza, deve essere iniziata l'azione disciplinare, dalla data in

cui la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile è

irragionevole e contrario al principio del buon andamento, per la

difficoltà che la pubblica amministrazione incontra a conoscere il

momento in cui tale evento si verifica indipendentemente dal deposito

della sentenza conclusiva dell'iter processuale.

È stata altresì sollevata questione di legittimità

costituzionale della medesima norma, in riferimento agli stessi

parametri costituzionali sopra detti, nella parte in cui essa non

prevede a carico dei funzionari dell'amministrazione della giustizia

un espresso obbligo, sanzionato penalmente o amministrativamente, di

trasmettere la notizia della intervenuta irrevocabilità della

sentenza di proscioglimento alla pubblica amministrazione di

appartenenza del dipendente, ai fini del tempestivo esercizio

dell'azione disciplinare.

2.1. - La prima questione è fondata, relativamente al profilo in

cui è censurata l'irrilevanza della data di deposito del

provvedimento che determina o dichiara la formazione del giudicato

penale di proscioglimento.

Come la stessa ordinanza di rimessione mostra di farsi carico, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma,

del testo unico degli impiegati civili dello Stato n. 3 del 1957, è

stata già esaminata da questa Corte che la dichiarò non fondata con

la sentenza n. 264 del 1990.

La questione oggetto del presente giudizio è stata prospettata,

però, in termini diversi da quelli disattesi con la citata sentenza,

che escluse la possibilità di una pronuncia correttiva, nei termini

allora invocati. Nell'ordinanza di rinvio si sottolineava l'esigenza

che il detto termine di 180 giorni, stabilito a pena di decadenza per

l'esercizio dell'azione disciplinare, decorresse, invece che dalla

data in cui la sentenza definitiva fosse divenuta irrevocabile, dalla

data della comunicazione della sentenza stessa da parte degli uffici

giudiziari all'amministrazione di appartenenza del dipendente. In

relazione a questa prospettazione, la Corte ha ritenuto, nella

menzionata sentenza n. 264 del 1990, che nel bilanciamento tra i

contrapposti interessi, quale "quello dell'amministrazione a non

vedersi impedito l'esercizio del potere disciplinare e quello

dell'impiegato a vedere definita la sua posizione", non fosse

irragionevole far decorrere tale termine di 180 giorni da un evento

obiettivo e certo quale il passaggio in giudicato della sentenza

penale definitiva di proscioglimento, in luogo di un evento incerto,

quale quello della comunicazione della sentenza all'amministrazione,

rimesso all'iniziativa o alla collaborazione degli addetti agli

uffici giudiziari.

2.2. - Nel presente giudizio la questione viene prospettata sotto

un profilo diverso, in quanto si denuncia l'irragionevolezza della

norma ponendosi in risalto, come si è ricordato, le difficoltà che

incontra l'amministrazione a conoscere, prima del deposito della

sentenza (o ordinanza) terminativa del processo, il momento in cui si

è verificata la irrevocabilità della pronuncia di proscioglimento

quando, come nella specie, questo momento non coincida, perché

precedente, con il deposito della sentenza (o ordinanza) con cui

l'iter processuale si conclude.

Orbene, proprio muovendo dalle considerazioni svolte nella

menzionata sentenza n. 264 del 1990 - secondo cui risponde alle

esigenze di bilanciamento fra i contrapposti interessi riferire ad un

evento certo la decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio

dell'azione disciplinare - non può considerarsi ragionevole ancorare

il decorso del termine anzidetto ad un evento che non presenta i

requisiti di certezza che soli possono derivare dal deposito del

provvedimento che conclude il processo, quando tale deposito sia

successivo alla data di formazione del giudicato di proscioglimento

(adottato per motivi diversi da quelli dell'insussistenza del fatto e

della non commissione del fatto da parte dell'imputato).

In proposito, si deve osservare che la norma impugnata si riferisce

genericamente, nello stabilire il dies a quo del termine di decadenza

di 180 giorni, alla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza

di proscioglimento.

Ma questo evento può verificarsi sia per effetto della stessa

sentenza (poi divenuta) irrevocabile, come nel caso di sentenza di

merito non impugnata nel termine stabilito dalla legge, sia per

effetto di altro provvedimento, emesso dal giudice investito

dell'impugnazione avverso l'anzidetta sentenza, provvedimento a sua

volta divenuto irrevocabile.

Mentre è da ritenersi pacifico che, nel caso in cui si tratti di

sentenza di merito non impugnata, l'irrevocabilità della pronuncia

non può prescindere dal deposito della relativa motivazione,

necessariamente anteriore, diverso è il caso della sentenza di

merito impugnata, anche tardivamente.

Basta al riguardo considerare, fra le varie possibili, l'ipotesi,

verificatasi nel giudizio a quo, in cui l'irrevocabilità maturi a

seguito di declaratoria di inammissibilità (o, anche, di rigetto)

del ricorso per Cassazione, formandosi il giudicato di

proscioglimento alla data della lettura del dispositivo (art. 648,

comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale), ma

verificandosi il deposito della motivazione in un tempo, anche

sensibilmente, successivo (cfr. art. 617 c.p.p.). Analogamente, può

verificarsi una significativa scissione temporale tra data di

formazione del giudicato e deposito del provvedimento conclusivo

dell'intero iter processuale quando questo sia rappresentato da una

declaratoria di inammissibilità del gravame, segnatamente per

tardività dell'impugnazione proposta; vicenda, questa, che comporta,

secondo gli orientamenti della giurisprudenza, la formazione del

giudicato con decorrenza dalla scadenza del termine per impugnare la

pronuncia di merito, solo formalmente dichiarata dalla successiva

decisione del giudice dell'impugnazione.

2.3. - A seguirsi la disposizione censurata, che prescinde in ogni

caso dal momento di deposito del provvedimento giurisdizionale che

conclude in via definitiva l'iter del processo, determinando o

dichiarando l'irrevocabilità della statuizione di proscioglimento,

si manifesta, come posto in risalto nell'ordinanza di rinvio, una reale incertezza per l'amministrazione: sia in ordine alla conoscenza

tempestiva della data di irrevocabilità, giacché, in particolare

nella seconda ipotesi sopra fatta, è pendente comunque una

impugnazione, anche se successivamente ne sia verificata

l'inammissibilità; sia in ordine alla valutazione del fatto da

apprezzare in ambito disciplinare, conoscibile talvolta nella sua

completezza oggettiva e soggettiva solo in base alla motivazione del

provvedimento conclusivo dell'intero processo.

Nelle ipotesi considerate, dunque, l'esercizio dell'azione

disciplinare potrebbe risultare aleatorio o anche precluso,

risultandone vulnerato quel requisito di certezza obiettiva

sottolineato da questa Corte nella richiamata sentenza n. 264 del

1990, quale elemento di ragionevole bilanciamento dei contrapposti

interessi sottesi alla potestà disciplinare della pubblica

amministrazione.

2.4. - Da quanto precede risulta il contrasto della norma

impugnata con i parametri costituzionali invocati, sia sotto il

profilo della ragionevolezza che sotto quello del buon andamento

della pubblica amministrazione, perché, prescindendosi dal momento

del deposito del provvedimento (sentenza o ordinanza) che dichiara o

che stabilisce l'irrevocabilità del proscioglimento, per determinare

l'evento dal quale decorre il termine previsto per l'inizio del

procedimento disciplinare, si rende estremamente difficoltoso

l'esercizio della relativa potestà amministrativa, che può

addirittura risultare in talune ipotesi impedita.

Per ricondurla a conformità con i parametri costituzionali detti,

la norma impugnata deve essere pertanto dichiarata costituzionalmente

illegittima nella parte in cui prevede, in caso di sentenza o

ordinanza che pronunci in sede di impugnazione, che il procedimento

disciplinare debba avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui è

divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento,

indipendentemente dalla data di deposito della decisione, conclusiva

dell'iter processuale, resa appunto in sede di impugnazione, se detta

data sia successiva a quella di formazione del giudicato di

proscioglimento.

3. - La questione relativa alla richiesta addizione normativa di

un obbligo positivo e sanzionato espressamente, a carico dei

"funzionari del Ministero di grazia e giustizia" (recte: dei

responsabili amministrativi degli uffici giudiziari), di

comunicazione della notizia della intervenuta irrevocabilità della

sentenza terminativa, già disattesa da questa Corte nella citata

sentenza n. 264 del 1990, deve, per le considerazioni ivi svolte,

essere dichiarata manifestamente infondata, tanto più alla luce

dell'accoglimento della prima questione sollevata, idoneo a garantire

le esigenze poste dal remittente a base dell'ulteriore censura, senza

interferire in ambiti di scelte affidate alle determinazioni legislative nella materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell' art. 97, terzo

comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato), nella parte in cui prevede, in caso di sentenza o ordinanza

che pronuncia sull'impugnazione, che il procedimento disciplinare

deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta

irrevocabile la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla

data di deposito della sentenza o ordinanza conclusiva del

procedimento, se successiva alla data in cui si verifica

l'irrevocabilità della pronuncia di proscioglimento;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957,

n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli

impiegati civili dello Stato), relativamente alla parte in cui non

prevede a carico dei responsabili degli uffici giudiziari un obbligo

di trasmissione della notizia della irrevocabilità della sentenza di

proscioglimento alla pubblica amministrazione di appartenenza del

dipendente sottoposto a procedimento penale, sollevata, in

riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari