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Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica e' attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica. 24 25 38

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373

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Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui al presente articolo, che per effetto del presente decreto siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incidevano al 31 dicembre 1964, sono maggiorate del 6,98 o del 2,52 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8 o del 10 per cento. Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 22) che le suddette modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1965.

D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749

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Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi, che per effetto del presente decreto siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incideranno al 28 febbraio 1966, sono maggiorate del 6,98 e del 2,52 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8 o del 10 per cento". Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 33) che le suddette modifiche hanno effetto dal 1 marzo 1966.

D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079

38

con decorrenza dal 1 luglio 1970

Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compresi l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi che, dal 1 luglio 1970, per effetto del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle applicate al 30 giugno 1970, sono maggiorate, con decorrenza dal 1 luglio 1970, dell'8,13 del 2,78 e del 2,86 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8, del 10 o del 12 per cento". Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che le modifiche apportate hanno effetto dal 1 luglio 1970, salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1971 al 1 gennaio 2014

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1965 al 8 gennaio 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079

    Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compresi l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi che, dal 1 luglio 1970, per effetto del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle applicate al 30 giugno 1970, sono maggiorate, con decorrenza dal 1 luglio 1970, dell'8,13 del 2,78 e del 2,86 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8, del 10 o del 12 per cento". Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che le modifiche apportate hanno effetto dal 1 luglio 1970, salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art202 · fonte del testo

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