Art. 201 — Valutazione di anzianità

Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto od applicato, per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneita' per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonche' per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori e' valutato per intero e per non piu' di quattro anni complessivi, ivi compresa la valutazione dell'anzianita' eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 164, quinto comma, e dell'art. 176, sesto comma. In ogni caso la promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed applicato non potra' aver luogo se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno un anno, se trattasi di carriera direttiva od esecutiva e, per almeno due anni, se trattasi di carriera di concetto.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art201 · fonte del testo

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