Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1994 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto

comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per

il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8

agosto 1992, n. 359, così come interpretato dall'art. 7, settimo

comma, della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1993 dal

Tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige sul

ricorso proposto da Chiaro Pietro ed altri contro il Ministero di

grazia e giustizia, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del giudizio instaurato da alcuni

magistrati ordinari per l'accertamento di diritti patrimoniali ad

essi spettanti, al fine di ottenere un livello stipendiale allineato

a quello del collega Antonio Francesco Esposito, di minore anzianità

dei ricorrenti, che gode fin dal 1990 di un trattamento economico

più favorevole, ai sensi dell'art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957,

n. 3, nonché dell'art. 12 del successivo d.P.R. 28 dicembre 1970, n.

1079, avendo egli in precedenza prestato servizio alle dipendenze del

Senato della Repubblica, in qualità di referendario parlamentare, il

Tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige, con

ordinanza dell'11 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio

1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, così

come interpretato dall'art. 7, settimo comma, della legge 14 novembre

1992, n. 438, di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n.

384;

che il giudice a quo nell'ordinanza osserva che in base all'art.

2, quarto comma, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito

dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante "Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica" è stata prevista l'abrogazione

immediata di talune norme, ed in particolare del "secondo periodo del

terzo comma, dell'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n.

681", che fissava per la prima volta - con specifico riferimento al

personale militare - il principio dell'allineamento stipendiale, poi

esteso ad altre categorie di dipendenti pubblici, e che con l'art. 7

del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge

14 novembre 1992, n. 438, recante "Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali" è stata dettata una disposizione secondo cui la norma di

cui sopra va interpretata "nel senso che dalla data di entrata in

vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati

provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti

anteriori all'11 luglio 1992";

che secondo il collegio remittente tali nuove disposizioni, che

si applicano anche al personale di magistratura, hanno carattere

retroattivo e soppressivo di situazioni soggettive già maturate e

comportano pertanto una ingiustificata disparità di trattamento tra

dipendenti pubblici in analoghe situazioni, in violazione dell'art. 3

della Costituzione, e che, sempre ad avviso del giudice a quo, una

tale situazione di sperequazione potrebbe altresì riverberarsi

negativamente sulla stessa efficienza dell'amministrazione, poiché

il pubblico dipendente "non allineato" vedrebbe conservato un

maggiore trattamento economico a favore di colleghi casualmente già

raggiunti da provvedimenti di allineamento, e ciò non potrebbe che

influire negativamente sul rendimento dei primi, con conseguente

violazione del principio di buon andamento, oltre che di

imparzialità, sancito dall'art. 97 della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata;

Considerato che con la sentenza n. 6 del 1994 questa Corte ha già

dichiarato infondata identica questione di legittimità

costituzionale sul rilievo che la soppressione con efficacia

retroattiva dell'istituto dell'allineamento stipendiale è stata

determinata dalla irrazionalità e dalle diseguaglianze che si sono

andate determinando nelle applicazioni pratiche di tale istituto;

che, sempre con la sentenza n. 6 del 1994, la Corte ha affermato

che - nella particolarità della situazione che il legislatore si è

trovato a dovere affrontare per la necessità di evitare gravi

sperequazioni - non può assumere rilievo il richiamo al principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione che risulterebbe

violato a causa della disparità tra coloro che hanno potuto già

acquisire l'allineamento e coloro che non possono ottenere tale

vantaggio, pur trovandosi in posizione identica ai primi, dal momento

che la richiamata disparità "non potrebbe giustificare la

sopravvivenza, sia pure limitata, di un istituto che si è voluto

espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in relazione alla sua

intrinseca irrazionalità ed agli effetti sperequativi che andava

determinando";

che il giudice a quo nella sua ordinanza di rinvio propone,

senza introdurre nuove argomentazioni, la questione di

costituzionalità dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11

luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,

così come interpretato dall'art. 7, settimo comma della legge 14

novembre 1992, n. 438, già ritenuta infondata da questa Corte;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio

1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, così come

interpretato dall'art. 7, settimo comma, del decreto-legge 19

settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di

sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),

convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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