Articolo abrogato dalla l. 30 dicembre 2004, n. 311.
Abrogato dal 1 gennaio 2005
Articolo abrogato dalla l. 30 dicembre 2004, n. 311.
Abrogato dal 1 gennaio 2005
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 47 del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell'art. 1, commi 243, 244 e 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui riconoscono all'INPDAP l'esclusiva per il rilascio della garanzia per le cessioni di quote dello stipendio per prestiti concessi ai dipendenti pubblici, in quanto antecedentemente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale, da un lato, all'art. 1, comma 137, ha modificato l'art. 54 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nel senso di consentire anche ai dipendenti statali il ricorso al mercato delle assicurazioni private e, dall'altro, all'art. 1, comma 138, ha abrogato il denunciato art. 47 del d.P.R. n. 1032 del 1973: novità legislative che il giudice a quo non ha preso in considerazione.
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 47 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 1 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1974 al 1 gennaio 2005. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
Testo unico-art. 47. tolto: (Garanzia per i prestiti)
tolto: Le cessioni delle quote di retribuzione non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, e' nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti. aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art47 · fonte del testo
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