Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' costituito il consiglio di amministrazione per il personale operaio del Corpo forestale dello Stato. Il consiglio e' composto: dal capo del personale forestale che lo presiede, da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e da due rappresentanti degli operai, designati, questi ultimi, in conformita' di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90. I quattro membri del consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e rimangono in carica per un biennio, salvo conferma per successivi periodi di eguale durata. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

Testo vigente dal 27 marzo 1968

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-06;219~art4 · fonte del testo

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