Le funzioni di Consiglio di amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanita' sono esercitate dal Comitato amministrativo composto come segue: dall'Alto commissario per l'igiene e la sanita', presidente; dal direttore generale dell'Istituto, vice presidente; da un consigliere di Stato; da un consigliere della Corte dei conti; da un impiegato della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore ad ispettore generale; da due capi di laboratorio dell'Istituto; dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto. Fanno parte altresi' del Comitato amministrativo due rappresentanti del personale per gli affari previsti dall'art. 146, da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalita' ivi indicate. Le funzioni di segretario vengono esercitate da uno dei componenti del Comitato designato dal direttore generale.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art209 · fonte del testo

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