Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessano dal servizio per perdita del grado con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione, o per inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, conseguono il trattamento di quiescenza secondo le norme generali vigenti in materia.6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 maggio 1987 n. 154 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1987, n. 21) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58 della legge 26 luglio 1961, n. 709 (stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di P.S.), nella parte in cui non prevedeva che anche gli agenti di P.S. potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorita', o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale".

Testo vigente dal 21 maggio 1987

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 154/1987

    Ha colpito questo articolo
    13 maggio 1987

    Nell'ambito di soggetti appartenenti alle stesse forze armate, i quali abbiano analoghi doveri e versino nelle stesse condizioni, la differenza di grado non puo` avere alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 58 della legge 26 luglio 1961, n. 709, nella parte in cui non prevedeva che anche gli agenti di P.S. (analogamente agli ufficiali e sottufficiali) potessero conseguire la pensione al compimento di 15 anni di servizio (anziche` al ventesimo) se dispensati dal servizio di autorita`, o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale. - S.nn. 236/1985; 255/1982; 114/1971.

    Art. 58 Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1987

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1961 al 21 maggio 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 maggio 1987 n. 154 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1987, n. 21) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58 della legge 26 luglio 1961, n. 709 (stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di P.S.), nella parte in cui non prevedeva che anche gli agenti di P.S. potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorita', o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art58 · fonte del testo

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