Art. 6 — Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa

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(( La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunita', compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, puo' avvenire:

  • a)per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunita' secondo le modalita' di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;
  • b)per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a). Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita' alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati membri della Comunita' europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunita', con le modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunita'. Tale circostanza e' attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale e' conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilita'. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo. Il documento cartaceo di cui al comma 9 e' presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma 9. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorita' competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'Ufficio doganale di uscita. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14. Con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

Testo in vigore dal 1 aprile 2010 al 29 aprile 2011

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La circolazione aggiunto: di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della tolto: Unione europea dei prodotti soggetti aggiunto: Comunita', compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, puo' avvenire:

aggiunto: a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunita' secondo le modalita' di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;

aggiunto: b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a). Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, tolto: deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8. Il titolare del deposito fiscale mittente aggiunto: inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato e' tenuto a fornire garanziatolto: , anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti tolto: trasportati. In luogo del depositario autorizzato mittente aggiunto: spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal aggiunto: proprietario, dal trasportatore o dal tolto: proprietario della merce. aggiunto: vettore della merce ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita' tolto: delle aggiunto: alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti tolto: intracomunitari aggiunto: comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati membri tolto: dell'Unione europea e ne e' aggiunto: della Comunita' europea. E' disposto lo svincolo aggiunto: della cauzione quando e' data la prova della presa in carico tolto: del prodotto aggiunto: dei prodotti da parte del destinatariotolto: . L'amministrazione aggiunto: ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunita', con le modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia aggiunto: sia per i trasferimentitolto: , sia nazionali sia aggiunto: nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di tolto: tubazioni aggiunto: condutture fisse. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti tolto: soggetti aggiunto: sottoposti ad accisa deve tolto: avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non e' prescritto per la aggiunto: aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La circolazione di prodotti tolto: soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamentoCEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o piu' Stati membri, circolano in regime sospensivo con la scorta del documento di aggiunto: sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunita'. Tale circostanza e' attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale e' conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilita'. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma tolto: 3, da appurare mediante certificazione da parte della dogana di uscita dalla Comunita' che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato membro o un Paese EFTA, attraverso uno o piu' Paesi terzi non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento. Negli altri casi, i documenti saranno integrati con l'osservanza delle modalita' di applicazione stabilite dal competenti organi comunitari. Le aggiunto: 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo. Il documento cartaceo di cui al comma 9 e' presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma 9. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorita' competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'Ufficio doganale di uscita. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma tolto: 3 aggiunto: 5 si applicano anche ai prodotti tolto: assoggettati aggiunto: sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore … domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizionetolto: . Peraggiunto: ; per il rimborso si osservano le disposizioni tolto: dell'art. 14 aggiunto: dell'articolo 14. Con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art6 · fonte del testo

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