Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 2010 al 14 dicembre 2021. Leggi il testo vigente →

(( In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche ai trasporti di prodotti in regime sospensivo provenienti dagli Stati membri della Comunita'. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2, 3 e 4.

Testo in vigore dal 1 aprile 2010 al 14 dicembre 2021

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2005 al 1 aprile 2010. 139 parole tolte, 81 parole aggiunte.

In caso di perdita tolto: o distruzione aggiunto: irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono tolto: dell'imposta quando aggiunto: della relativa imposta qualora il soggetto obbligato proviaggiunto: , in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. tolto: I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo aggiunto: Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di tolto: dolo o colpa grave e quelli imputabili aggiunto: colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo tolto: a titolo di colpa non graveaggiunto: , sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. tolto: Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. In tal caso resta altresi' sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, e' concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile. Per le perdite aggiunto: inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di … l'obbligazione tributaria, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro aggiunto: dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per i cali … disposizioni previste dalla normativa doganale. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche tolto: per i aggiunto: ai trasporti di prodotti in regime tolto: di sospensione di accisa aggiunto: sospensivo provenienti dagli Stati membri tolto: dell'Unione europea aggiunto: della Comunita'. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2, 3 e 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari