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Il regime del deposito fiscale e' consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, nonche' per gli impianti petrolchimici. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di prodotti energetici di capacita' superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacita' superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacita' inferiore, quando risponde ad effettive necessita' operative e di approvvigionamento dell'impianto. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego degli prodotti energetici, l'amministrazione finanziaria puo' prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo', altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)). Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, ((comma 13)). La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione degli prodotti energetici viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per violazioni all'accisa sugli prodotti energetici per le quali e' stabilita la pena della reclusione.

Testo in vigore dal 1 aprile 2010 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2007 al 1 aprile 2010. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente tolto: ufficio tecnico di finanza aggiunto: Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere … deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma tolto: 6 aggiunto: 13. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art23 · fonte del testo

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