Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 2007 al 1 aprile 2010. Leggi il testo vigente →

[1](( Si intendono per prodotti energetici:

  • a)i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
  • b)i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
  • c)i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
  • d)i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
  • e)i prodotti di cui al codice NC 3403;
  • f)i prodotti di cui al codice NC 38 11;, g)

[2]i prodotti di cui al codice NC 38 17;

  • h)i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:
  • a)benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);
  • b)benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);
  • c)petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
  • d)oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
  • e)oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
  • f)gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
  • g)gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
  • h)carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704). I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di societa', aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea a sostituire la societa' registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso proprio. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e' effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attivita' del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:
  • a)i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
  • b)i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
  • c)i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
  • d)i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
  • e)i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
  • f)i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
  • g)i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
  • h)i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nella Comunita' europea. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.))
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2000, n. 388

15

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° luglio 2001.

D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81

25

Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 ha disposto (con l'art. 2-quater, comma 8) che il biogas e' equiparato al gas naturale.

L. 6 febbraio 2007, n. 13

28

La L. 6 febbraio 2007, n. 13 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) che "al comma 6-bis, lettera b), le parole: "lire 560.000 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "euro 298,92 per 1.000 litri"."

Testo in vigore dal 1 giugno 2007 al 1 aprile 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1995

1995oggi
  1. 5 aprile 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 1 gennaio 2020 — 5 aprile 2025per 5 anni
  3. 1 gennaio 2013 — 1 gennaio 2020per 7 anni
  4. 1 aprile 2010 — 1 gennaio 2013per 3 anni
  5. 1 giugno 2007 — 1 aprile 2010per 3 anni
  6. 4 marzo 2007 — 1 giugno 2007per 3 mesi
  7. 1 gennaio 2007 — 4 marzo 2007per 2 mesi
  8. 12 marzo 2006 — 1 gennaio 2007per 10 mesi
  9. 1 gennaio 2006 — 12 marzo 2006per 2 mesi
  10. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2006per un anno
  11. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2005per 4 anni
  12. 9 marzo 1999 — 1 gennaio 2001per un anno
  13. 29 novembre 1995 — 9 marzo 1999testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2007

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2007 al 1 giugno 2007. 701 parole tolte, 1052 parole aggiunte in 36 capoversi.

tolto: Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti (1)aggiunto: Si intendono per prodotti energetici:

aggiunto: a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

aggiunto: b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;

aggiunto: c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;

aggiunto: d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

aggiunto: e) i prodotti di cui al codice NC 3403;

aggiunto: f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;, g)

aggiunto: i prodotti di cui al codice NC 38 17;

Mostra gli altri 28 capoversi cambiati

aggiunto: h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:

a) benzina tolto: (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36 aggiunto: con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);

b) benzina tolto: senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32 aggiunto: (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);

c) petrolio lampante o cherosene (tolto: codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55aggiunto: codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);

d) oli da gas o gasolio (tolto: codice NC 2710 00 69aggiunto: codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);

e) oli combustibili (codici NC da 2710 tolto: 00 74 a 2710 00 78 aggiunto: 19 61 a 2710 19 69);

g) gas tolto: metano (codice NC 2711 29 00). I seguenti prodotti aggiunto: naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);

aggiunto: h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704). I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati tolto: nel comma 1 aggiunto: al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale tolto: e, seaggiunto: . Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere tolto: usati, se aggiunto: utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita tolto: o se usati come combustibile o carburante, aggiunto: per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisaaggiunto: , in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il tolto: combustibile o il carburante per motori, equivalente:

tolto: a) i aggiunto: carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al tolto: codice NC 2706;

tolto: b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

tolto: c) i aggiunto: presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi. I prodotti di cui al tolto: codice NC 2709;

tolto: d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

tolto: e) i aggiunto: comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di societa', aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea a sostituire la societa' registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al tolto: codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale;

tolto: f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

tolto: g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

tolto: h) i prodotti aggiunto: comma 2, lettera h), da impiegate per uso proprio. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. L'imposta di cui al tolto: codice NC 2901;

tolto: i) i aggiunto: comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui tolto: ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

tolto: l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;

tolto: m) i prodotti aggiunto: al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e' effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attivita' del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione. I prodotti energetici di cui al tolto: codice NC 3811;

tolto: n) i prodotti di cui al codice NC 3817. Le aggiunto: comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano tolto: ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorche' siano destinati ad usi diversi da quelli tassati aggiunto: soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:

a) aggiunto: i prodotti di cui ai codici NC aggiunto: da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

aggiunto: b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

tolto: b)aggiunto: c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 tolto: 00 11 a 2710 tolto: 00 72; tuttavia aggiunto: 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 tolto: 00 aggiunto: 11 21, 2710 tolto: 00 aggiunto: 11 25 e 2710 tolto: 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa aggiunto: 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;

tolto: c)aggiunto: d) i prodotti di cui tolto: al codice NC 2711 ( aggiunto: ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti tolto: dei aggiunto: di cui ai codici NC 2711 11 tolto: 00 e 2711 21 00)aggiunto: , 2711 21 e 2711 29;

tolto: d)aggiunto: e) i prodotti di cui tolto: al codice aggiunto: ai codici NC 2901 10;

tolto: e)aggiunto: f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 tolto: 00, 2902 42 tolto: 00, 2902 43 tolto: 00 e 2902 44aggiunto: ;

aggiunto: g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

aggiunto: h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. I prodotti tolto: indicati nel presente comma aggiunto: di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, tolto: possono essere esonerati, in tutto o in parte tolto: eaggiunto: , dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma tolto: 1, dal regime di cui sopra aggiunto: 2. Qualora vengano autorizzate miscelazioni tolto: di aggiunto: dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante. tolto: Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E' tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61. 6.1. COMMA ABROGATO DALLA L. DICEMBRE 2006, N. 296. 6.2. COMMA ABROGATO DALLA L. DICEMBRE 2006, N. 296. COMMA ABROGATO DALLA L. DICEMBRE 2006, N. 296. COMMA ABROGATO DALLA L. DICEMBRE 2006, N. 296. 6-quater. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto sperimentale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis aggiunto: Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nella Comunita' europea. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di tolto: 15 aggiunto: 15° Celsius ed alla pressione normaletolto: . ------------- (1) Per le aliquote vedi allegato I.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art21 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari