(( Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, e' stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

  • a)emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
  • 1)usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
  • 2)usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
  • b)emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
  • 1)usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
  • 2)per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
  • c)emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
  • 1)usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
  • 2)per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi)). 49 ((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). 49 Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni di cui al comma 1 ai fini della verifica dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella combustione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2013, n. 147

49

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 635) che l'efficacia delle modifiche del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Testo vigente dal 1 gennaio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2007 al 1 gennaio 2014. 62 parole tolte, 21 parole aggiunte in 6 capoversi.

Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal tolto: 1° gennaio 2008 aggiunto: 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre tolto: 2013 aggiunto: 2019, e' stabilita tolto: una accisa aggiunto: un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego …

a) emulsione stabilizzata di tolto: olio da gas aggiunto: gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

tolto: a) fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 aggiunto: euro 374,67 per mille litri;

tolto: b) a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: aggiunto: euro 245,16 tolto: euro per mille litri;

2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi. tolto: L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea aggiunto: COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni di cui al comma 1 ai fini della verifica dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella combustione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147

    La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 635) che l'efficacia delle modifiche del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art21bis · fonte del testo

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