Art. 19 — Accertamento delle violazioni
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L'accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria. ((L'Ufficio delle dogane)) e l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate. I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale all'autorita' chiamata a giudicare ed in copia al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine della liquidazione dell'imposta e delle penalita'. I verbali di constatazione attinenti alle accise, non relativi ad accertamento di reati, compilati dalla Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi, in copia, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane o dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti per territorio.
Testo in vigore dal 13 luglio 2011 al 3 dicembre 2016
