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(( I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita' previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 6. Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo e' determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. Per i prodotti contrassegnati per i quali l'accisa e' divenuta esigibile ed e' stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati e' rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 e' svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies.

Testo in vigore dal 1 aprile 2010 al 22 giugno 2022

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1995 al 1 aprile 2010. 134 parole tolte, 167 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (Art. 13 ed art. 14, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Art. 22-bis D.L. n. 693/1980 (*) - Art. 34 legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 (**. Prodotti muniti di contrassegno fiscale

tolto: 1.I prodottiaggiunto: I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio tolto: nazionale aggiunto: dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti. tolto: 2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni aggiunto: fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro aggiunto: dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito. tolto: 3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione tolto: dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale aggiunto: del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita' tolto: stabilite per i depositari nazionali. 4. aggiunto: previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalita' previste tolto: dall'art. 6. 5. aggiunto: dall'articolo 6. Per i contrassegni tolto: di Stato aggiunto: fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime … tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non tolto: risultano aggiunto: risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; aggiunto: fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. tolto: 6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno aggiunto: fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata. tolto: 7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni tolto: di Stato aggiunto: fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana … parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni tolto: la merce non viene presentata aggiunto: fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni aggiunto: fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni aggiunto: fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. tolto: ------------ (*) Il riferimento al D.L. n. 693/1980 riuarda il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891. (**) Il riferimento al R.D.L. n. 23/1933 riguarda il regio decreto legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353 aggiunto: Per i prodotti contrassegnati per i quali l'accisa e' divenuta esigibile ed e' stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati e' rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 e' svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art13 · fonte del testo

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