Art. 11 — Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

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Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:

  • a)bevande spiritose, 10 litri;
  • b)prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
  • c)vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
  • d)birra, 110 litri. I prodotti acquistati e trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalita' di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali (1), dai contenitori per usi speciali (2) o dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore a 10 litri, nonche' il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali. --------------- (( (1) Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.)) (2) E' considerato "contenitore per usi speciali" qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.

Testo in vigore dal 1 giugno 2007 al 1 aprile 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 207/1999

    Parametro
    3 giugno 1999

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni concernenti imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il…

    Art. 49 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 40 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1995 al 1 giugno 2007. 9 parole tolte, 70 parole aggiunte.

… riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali. --------------- (1) Sono considerati tolto: " serbatoi normali" i serbatoi aggiunto: serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore aggiunto: su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli tolto: sia aggiunto: che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasportotolto: , dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono tolto: parimenti considerati " serbatoi normali"aggiunto: , parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli aggiunto: e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. (2) E' considerato "contenitore per usi speciali" qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art11 · fonte del testo

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