Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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5 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 168 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari trecento ne' superiore agli ettari tremila ad hanno la durata di anni sei, salvo rinnovo alla scadenza. Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.
tolto: Le zone predette sono gestite dai Comitati provinciali della caccia. Le direttive generali di gestione delle zone di ripopolamento vengono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.
tolto: Qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la produzione agraria, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda una indennita' ai proprietari danneggiati. La misura della indennita' e' determinata dalla Giunta provinciale, su parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 54 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art54 · fonte del testo
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