Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 162 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purche' l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 ne' superiore a 3.000.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi.
tolto: La concessione di riserva e' accordata per un periodo non superiore a sei anni ed e' rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.
tolto: Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva in attesa delle decisioni del ricorso stesso.
tolto: Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 59 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art59 · fonte del testo
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